False documents and threats; fraud acquittal

72.2003.21Altro tribunale12 apr 2006Convicted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AC 1 was tried in Lugano for repeated fraud, repeated falsity in documents, and repeated threats. The court acquitted him of the fraud charges concerning two postal withdrawals in 2000, but convicted him of falsity in documents for signing two postal cheques and of repeated threats against PL 1 in 2002. He received a 45-day custodial sentence, suspended for two years. The court also ordered him to pay the court costs, awarded PL 1 symbolic compensation of CHF 1, and referred La Posta Svizzera to the civil forum.

Massima Omnilex

Art. 146, 180 and 251 CP; conditional suspension of short custodial sentences; symbolic civil award and referral to the civil forum. Fraud requires that the deception be astute in the concrete circumstances; where the court does not accept astuteness, acquittal follows despite unlawful gain. Falsity in documents is established by signing and using payment instruments as authentic for the purpose of unlawful enrichment. Repeated threats are realized by communications that, in context, objectively convey a serious intent to cause fear of a grave harm. A short custodial sentence may be conditionally suspended where the statutory conditions are met; civil claims may be limited to symbolic damages and otherwise reserved to the civil courts.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2003.21

Data decisione, Autorità: 12.04.2006, PENAL

Titolo: Prelievo di denaro da un conto postale intestato a persona pressoché omonima tramite assegno sottoscritto con firma falsa. Proscioglimento dal reato di truffa. Minacce di morte.

Incarto n. 72.2003.21

Lugano, 12 aprile 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

  1. ripetuta truffa per avere

nel periodo dal 31.08.2000 al 4.09.2000 a __________,

presso le locali sedi della Posta,

alfine di procurarsi indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari della Posta

inducendoli ad atti pregiudizievoli per il patrimonio della stessa,

subentrata nei diritti del tacitato cliente a debito del cui conto corrente postale sono stati prelevati gli importi malversati,

e meglio in complessive due occasioni per totali CHF 6'500.-- ripetutamente tratto in inganno i funzionari postali presentandosi agli sportelli e chiedendo, previa indicazione del numero di conto corrente postale intestato al suo pressoché omonimo AC 1, di poter compilare un cosiddetto assegno di fortuna affermando cose false e sottacendo cose vere

e meglio affermando di essere titolare del conto corrente postale del quale si apprestava a prelevare l'importo indicato nell'assegno, conto del cui numero egli era casualmente venuto in possesso a seguito dell'erroneo inserimento nella sua posta di un estratto conto del pressoché omonimo AC 1,

rispettivamente sottacendo di non essere titolare di alcun conto corrente postale, e quindi ottenuto l'erogazione dei seguenti importi:

-il 31.08.2000 CHF 5'000.-

-il 04.09.2000 CHF 1 '500.-

di cui nulla è stato restituito perché interamente usati a scopi personali;

  1. ripetuta falsità in documenti per avere,

agendo per procacciarsi indebito profitto,

nella commissione delle truffe di cui sopra ad. 1,

sottoscritto i due assegni postali atti ad ottenere i citati indebiti profitti pecuniari;

fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo descritte;

reati previsti dall'art. 146 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l'art. 68 n. 2 CP;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa 453/2001 del 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

ripetuta minaccia

per avere, a __________,

nell'agosto 2002, rispettivamente il 28 settembre 2002,

minacciato di un grave danno PL 1, incutendogli timore, e meglio per avere comunicato telefonicamente a TE 1 che qualora avesse incontrato PL 1 gli avrebbe sparato, dicendo altresì a TE 1 di comunicare a PL 1 questa sua intenzione, cosa che TE 1 ha fatto, nonché

inviato successivamente a PL 1 un e-mail, dicendogli, tra l'altro, "PL 1, non vedo l'ora di incontrarti.. .", reiterando così la propria intenzione minacciosa, ovvero facendo credere di avere l'intenzione di passare all'atto;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 180 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 23/2003 del 27 febbraio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DUF 1. § La parte civile PL 1, rappresentata dall'avv. RL 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:30 alle ore 11:50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermati integralmente il decreto d'accusa e l'atto di accusa aggiuntivo, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato alla pena di 75 giorni di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per due anni. Si rimette al giudizio della Corte per quanto attiene alle pretese della PC La Posta. Chiede inoltre la condanna dell'accusato al pagamento delle spese processuali.

§ L'avv. RL 1, rappresentante della parte civile PL 1, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e conclude chiedendo il risarcimento simbolico di un franco.

§ Il Difensore, contesta in diritto la realizzazione del reato di truffa mancando in concreto l'inganno astuto e conclude chiedendo, in via principale, l'assoluzione del suo assistito per tale reato con conseguente riduzione della pena proposta dal PP. In via subordinata, nel caso di conferma del decreto e dell'atto di accusa, chiede una riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta truffa

1.1.1. ai danni de La Posta Svizzera il 31.8.2000 ad __________ per l'importo di fr. 5'000.-?

1.1.2. ai danni de La Posta Svizzera il 4.9.2000 a __________, per l'importo di fr. 1'500.-?

1.2. ripetuta falsità in documenti

per avere,

alfine di procacciarsi un indebito profitto,

sottoscritto due assegni postali,

uno in data 31.8.2000 e l'altro in data 4.9.2000?

1.3. ripetuta minaccia

1.3.1. ai danni di PL 1 nell'agosto 2002 per il tramite di TE 1?

1.3.2. ai danni di PL 1 il 28 settembre 2002 via e-mail,

e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo?

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

  2. Deve essere condannato al pagamento di un'indennità:

3.1. alla parte civile Posta svizzera?

3.2. alla parte civile PL 1?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1 (1.1.1 e 1.1.2) e 3.1;

visti gli art. 18, 36, 41, 60, 63, 68, 146 n. 1, 180 cpv. 1, 251 n. 1CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 autore colpevole di:

1.1. ripetuta falsità in documenti

per avere,

alfine di procacciarsi un indebito profitto,

sottoscritto due assegni postali,

uno in data 31.8.2000 e l'altro in data 4.9.2000;

1.2. ripetuta minaccia

ai danni di PL 1

nell'agosto 2002 e il 28 settembre 2002;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo.

  1. AC 1 è prosciolto dall'accusa di ripetuta truffa ai danni della Posta Svizzera per gli episodi del 31.8.2000 e 4.9.2000.

  2. Di conseguenza AC 1 è condannato:

3.1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione;

3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

  1. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. AC 1 è inoltre condannato a pagare fr. 1.- a PL 1.

La Posta Svizzera è rinviata al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

  1. PL 1
  2. TE 1
  3. PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Testi fr. 72.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 422.40

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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

fraudfalsity in documentsthreatsconditional suspensionpostal chequecivil claimsymbolic compensationcriminal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether AC 1 committed repeated fraud against La Posta Svizzera for the two cash withdrawals in 2000.

Decisione estratta

No. The court acquitted him of fraud for the 31 August 2000 and 4 September 2000 episodes.

Motivazione estratta

The court did not accept that the elements of fraud were met in the concrete circumstances.

Questione giuridica chiave

Whether AC 1 committed repeated falsity in documents by signing two postal cheques to obtain unlawful gain.

Decisione estratta

Yes. He was found guilty of repeated falsity in documents.

Motivazione estratta

He signed two postal cheques with the aim of obtaining an undue profit, as described in the indictment.

Questione giuridica chiave

Whether AC 1 committed repeated threats against PL 1 in August and September 2002.

Decisione estratta

Yes. He was found guilty of repeated threats.

Motivazione estratta

The threats were conveyed by telephone through TE 1 and later repeated by email, showing an intention to intimidate PL 1.

Questione giuridica chiave

Whether the prison sentence should be suspended conditionally.

Decisione estratta

Yes. The sentence was suspended with a probation period of two years.

Motivazione estratta

The court granted conditional suspension of the custodial sentence.

Questione giuridica chiave

Whether civil compensation should be awarded to PL 1 and La Posta Svizzera.

Decisione estratta

PL 1 received symbolic compensation of CHF 1; La Posta Svizzera was referred to the civil courts.

Motivazione estratta

The criminal judgment awarded only symbolic compensation to PL 1 and did not decide La Posta's civil claim on the merits.

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