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Numero d'incarto:
72.2003.112
Data decisione, Autorità:
23.12.2004, PENAL
Titolo:
ripetuta appropriazione indebiti quale organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico
Incarto n.
72.2003.112
Lugano,
23 dicembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro
Ermani
Segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
- appropriazione
indebita, ripetuta
per
essersi,
a scopo
di indebito profitto proprio e altrui,
appropriato
in due occasioni di cose mobili altrui che gli erano state affidate in qualità
di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________,
e meglio
per avere,
1.1. a
Grancia,
l'8
giugno 2000,
impiegato
indebitamente la vettura Mercedes Benz S 500 L, n. matricola, targata TI,
intestata alla __________, società di cui era organo di fatto ed azionista
unico, e di proprietà della Daimler Chrysler che ne aveva finanziato
l'acquisto,
vendendola
al garage __________ al prezzo di fr. 140'000.-, utilizzando l'illecito
profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Bentley Red Label)
acquistato per suo uso personale e intestato alla __________;
la parte
lesa si è costituita parte civile;
1.2. a
Pazzallo,
il 4
novembre 2000,
impiegato
indebitamente la vettura Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 B, n. matricola, targata
TI, intestata alla __________, società di cui era direttore ed azionista
unico, e di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l'acquisto,
vendendola
al garage __________ al prezzo di fr. 24'000.-, utilizzando l'illecito profitto
a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) acquistato per suo
uso personale e intestato a suo nome;
la parte
lesa si è costituita parte civile;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 138 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2003 del 22 ottobre 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'avv. __________,
difensore d’ufficio dell’accusato AC 1, assente.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.00 alle ore 11.10.
Il Presidente, constatato che l’accusato
AC 1, regolarmente citato in via rogatoriale presso il suo domicilio legale,
non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida
giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme
contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.
E' pervenuta alla Corte:
- richiesta di risarcimento 22.12.2004 della PC PC
2 (doc. TPC)
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, dopo avere riassunto brevemente i fatti alla base dell’AA, conclude
chiedendo la condanna dell’accusato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa. Condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni. Postula inoltre l’accoglimento delle pretese
di
§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la
figura e la vita dell’accusato. Non contesta i reati imputati al suo
patrocinato. Chiede però che la pena detentiva proposta dal PP venga
considerevolmente ridotta e quindi posta al beneficio della sospensione
condizionale, non si oppone alle pretese di PC.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
- È autore
colpevole di
1.1. ripetuta appropriazione indebita,
per
essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose
mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o
direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere
1.1.1. a Grancia,
l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI intestata alla __________
Sa ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al
garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito
profitto a parziale pagamento dell’acquisto per sé, ma intestato alla __________,
di un nuovo veicolo __________) ?
1.1.2. a Pazzallo,
il 4.11.200 0, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI intestata alla __________,
ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al
garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per
acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) ?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
essere condannato al pagamento di una indennità alle PC?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti,
visti gli art. 18, 36, 41,
63, 68 e 138 cfr. 1 CP;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia in contumacia:
- AC 1
é autore
colpevole di
1.1. ripetuta
appropriazione indebita,
per
essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose
mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o
direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere:
1.1.1. a Grancia,
l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI intestata alla __________
ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al
garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito
profitto a parziale pagamento dell’acquisto per conto della __________, di un
nuovo veicolo __________;
1.1.2. a Pazzallo,
il 4.11.2000, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI intestata alla __________,
ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al
garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per
acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T),
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa.
- Di
conseguenza, AC 1 é condannato in contumacia:
2.1. alla pena di
5 mesi di detenzione, pena integralmente addizionale alla pena di 6 mesi di
reclusione pronunciata il 21.11.2002 dal Tribunale Tempio Pausania Olbia
(Italia);
2.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;
-
L’esecuzione
della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo
di prova di 2 anni
-
AC 1 è
inoltre condannato a pagare:
4.1. fr. 110'400.35 a PC 1,
4.2. fr.
16'818.45 a PC 2,.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per
cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al
Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro
venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
- PC
1
- PC
2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 700.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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