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70.2005.9 ΓÇó Early expungement of criminal record denied after new conviction
70.2005.9Altro tribunale25 mar 2005Dismissed
IS 1 applied on 14 March 2005 for early deletion from the criminal record of a 1998 sentence of 12 months' imprisonment, suspended in favor of outpatient treatment. The president of the Ticino criminal court refused the request on 25 March 2005 because the applicant had since been convicted again in 2003 and therefore could not demonstrate the irreproachable conduct required by Article 80(2) CP. The court ordered no fees or costs and indicated cassation appeal to the Federal Supreme Court.
Art. 80 cpv. 2 CP; cancellazione anticipata dal casellario giudiziale: la prova della condotta irreprensibile presuppone l’assenza di nuove sanzioni penali sopravvenute dopo la condanna di cui si chiede la cancellazione. L’insorgere di una successiva condanna in Svizzera basta a escludere, di regola, il requisito della buona condotta richiesto dalla norma, senza che occorrano ulteriori accertamenti (consid. unico).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2005.9
Data decisione, Autorità: 25.03.2005, PENAL
Titolo: cancellazione casellario giudiziale
Incarto n. 70.2005.9 BARENCO
Lugano 25 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per lesioni semplici, coazione e danneggiamento;
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9 CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza 14 marzo 2005 di IS 1 è respinta.
Non si preleva né tassa né spese.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Intimazione:
all'istante;
al procuratore generale PO 1.
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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