Early expungement of criminal record denied after new conviction

70.2005.9Altro tribunale25 mar 2005Dismissed

Sintesi

IS 1 applied on 14 March 2005 for early deletion from the criminal record of a 1998 sentence of 12 months' imprisonment, suspended in favor of outpatient treatment. The president of the Ticino criminal court refused the request on 25 March 2005 because the applicant had since been convicted again in 2003 and therefore could not demonstrate the irreproachable conduct required by Article 80(2) CP. The court ordered no fees or costs and indicated cassation appeal to the Federal Supreme Court.

Regest

Art. 80 cpv. 2 CP; cancellazione anticipata dal casellario giudiziale: la prova della condotta irreprensibile presuppone l’assenza di nuove sanzioni penali sopravvenute dopo la condanna di cui si chiede la cancellazione. L’insorgere di una successiva condanna in Svizzera basta a escludere, di regola, il requisito della buona condotta richiesto dalla norma, senza che occorrano ulteriori accertamenti (consid. unico).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2005.9

Data decisione, Autorità: 25.03.2005, PENAL

Titolo: cancellazione casellario giudiziale

Incarto n. 70.2005.9 BARENCO

Lugano 25 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da

IS 1 e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

  • 12 mesi di detenzione, pena sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale ex art. 43/1 CP (fine della misura 24.2.2000) inflitti con sentenza 6.08.1998 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano.

Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per lesioni semplici, coazione e danneggiamento;

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.

Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;

9 CPP e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza 14 marzo 2005 di IS 1 è respinta.

  1. Non si preleva né tassa né spese.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

  3. Intimazione:

  • all'istante;

al procuratore generale PO 1.

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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