Early deletion from criminal record after short sentence

70.2005.5Altro tribunale18 feb 2005Granted

Sintesi

IS 1 requested early deletion from the criminal record of a 1997 sentence of three months' detention for embezzlement. The Canton of Ticino criminal court found that the sentence had been served, the statutory requirements under Art. 80 no. 2 CPS were met, and the applicant's conduct supported the measure, especially in light of the favorable opinion of the public prosecutor and the good-conduct certificate from Gerra Verzasca. The request was granted. Procedural costs of CHF 100 were charged to the applicant.

Regest

Art. 80 cifra 2 CPS; cancellazione anticipata dal casellario giudiziale di una pena detentiva non superiore a tre mesi; la cancellazione può essere ordinata su richiesta del condannato quando siano trascorsi due anni dall’esecuzione della pena e il provvedimento appaia giustificato dalla sua condotta. Il giudice dispone di un potere di apprezzamento fondato su un esame complessivo del comportamento dell’interessato; il preavviso favorevole dell’autorità competente e un attestato di buona condotta costituiscono indizi rilevanti a favore dell’accoglimento (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2005.5

Data decisione, Autorità: 18.02.2005, PENAL

Titolo: cancellazione casellario giudiziale

Incarto n. 70.2005.5 BARENCO

Lugano 18 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 19 gennaio 2005 presentata da

IS 1 e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

  • 3 mesi di detenzione (SC 2 anni, revocata 9.12.1999) inflitti con decreto d'accusa 10.3.1997 del Ministero pubblico, Lugano.

Ritenuto: - che con decreto d'accusa 10 marzo 1997 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato a 3 mesi di detenzione (SC 2 anni, revocata 9.12.1999) per appropriazione indebita;

  • che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).

Preso atto che l’istante ha espiato la pena.

Richiamato il preavviso favorevole 14 febbraio 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 2 febbraio 2005 rilasciato dal Municipio di Gerra Verzasca.

Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.

Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;

decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.

  1. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

  2. Intimazione:

all'istante

al PO 1

al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Distinta spese

Tassa di giustizia fr. 90.--

Spese postali e telefoniche fr. 10.--

T o t a l e fr. 100.--

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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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