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70.2004.5 ΓÇó Partial grant of pass to enter Switzerland despite expulsion
70.2004.5Altro tribunale6 feb 2004Partially Granted
The Ticino Penal Court partly granted the applicant’s request for a pass to enter Switzerland despite a prior 15-year expulsion order. The court held that a derogation from criminal expulsion may be allowed only for serious and urgent reasons and only for the time strictly necessary. Because the applicant needed access to the Lugano civil file only on Monday 1 March 2004, the pass was limited to that day from 09:00 to 16:00, with entry via Chiasso or Stabio-Gaggiolo and direct travel to the pretura. The applicant also had to bear CHF 50 in costs.
Art. concerning derogation from criminal expulsion; temporary pass to enter Switzerland may be granted only for serious, urgent and important reasons and must be strictly limited in time and scope to the purpose pursued. Where the stated purpose requires only a single day’s presence, the authorization must be confined to that day and may be coupled with route, border-crossing and return obligations. Partial success of the request justifies charging costs to the applicant (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2004.5
Data decisione, Autorità: 06.02.2004, PENAL
Incarto n. 70.2004.5 BARENCO
Lugano 9 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 26 gennaio 2004 presentata da
__________,
tendente ad ottenere il salvacondotto per entrare in Svizzera i giorni di lunedì 1. e martedì 2 marzo 2004, per recarsi presso gli uffici della Pretura di Lugano, Sezione 1, alfine di poter visionare l'incarto nella causa civile che la vede opposta al ___________.
Considerato: - che con sentenza 4 ottobre 1996 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l'istante è stata condannata tra l'altro alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni effettivi;
che con attestazione 23 gennaio 2004 della Pretura di Lugano, Sezione 1, __________ è stata autorizzata a visionare l'incarto nella causa civile che la riguarda il giorno di lunedì 1. marzo 2004;
che con scritto 3 febbraio 2004 il Procuratore generale ha comunicato che nulla osta alla concessione all'istante di un salvacondotto per entrare in Svizzera con validità per un giorno;
che una deroga della pena accessoria d'espulsione pronunciata con sentenza penale - mediante il rilascio di salvacondotti - può essere concessa solo per motivi gravi, impellenti ed importanti e comunque per una durata strettamente limitata allo scopo per il quale è stata richiesta;
che pertanto i motivi addotti con l'istanza giustificano l'accoglimento solo parziale della stessa, nel senso che a __________ è concesso un salvacondotto solo per il giorno di lunedì 1. marzo 2004.
Per questi motivi,
decreta 1. A __________ è concesso un salvacondotto per il giorno di lunedì 1. marzo 2004, dalle ore 09.00 alle ore 16.00. §Di conseguenza __________ è autorizzata ad entrare in Svizzera, con passaporto valido, alla data ed ora suindicata attraverso il valico doganale di Chiasso o di Stabio-Gaggiolo e di recarsi, per la via più breve, presso gli uffici della Pretura di Lugano, Sezione 1, per visionare l'incarto nella causa civile che la riguarda.
La titolare del presente salvacondotto dovrà annunciarsi al Posto delle guardie di confine di Chiasso o di Stabio-Gaggiolo al momento della sua entrata in Svizzera; tale documento le varrà quale legittimazione nei confronti dell'Autorità svizzera e dovrà essere portato seco.
Entro la scadenza del presente salvacondotto (lunedì 1. marzo 2004, ore 16.00) __________ dovrà lasciare il territorio svizzero attraverso il valico doganale di Chiasso o Stabio-Gaggiolo presso il quale consegnerà spontaneamente questo documento, che sarà ritornato al Tribunale penale cantonale a Lugano.
La deroga penale non svincola l'interessata, qualora ciò fosse necessario, dal richiedere e ottenere parimenti un salvacondotto amministrativo prima di entrare in Svizzera.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.-- sono a carico dell'istante e sono da versare al Tribunale penale cantonale (ccp 69-4928-3, rif. __________) tramite l'Autorità doganale al momento dell'entrata in Svizzera.
Intimazione:
a __________,
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
al Comando della polizia cantonale, Bellinzona
alla Direzione di circondario delle Dogane svizzere, Comando delle guardie di confine, Lugano (per esecuzione)
al Procuratore generale ____________, Ministero pubblico, Sede
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 40.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 50.--
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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