Early deletion from criminal record denied

70.2004.36Altro tribunale14 ott 2004Dismissed

Sintesi

IS 1 applied for early deletion from the criminal record of a 1989 conviction to 2 years and 4 months' detention and 5 years' expulsion from Switzerland. The Cantonal Criminal Court noted a negative opinion from the Prosecutor General and held that the applicant had not shown extraordinary, urgent, and serious grounds within the meaning of Art. 80(2) CPS. The mere absence of new proceedings was insufficient. The application was dismissed and no fees or costs were charged.

Regest

Art. 80 cifra 2 CPS; early deletion from the criminal record is granted only in exceptional cases. The applicant must show extraordinary, urgent and serious circumstances that justify departing from the ordinary deletion regime; the mere fact that no new proceedings are pending does not suffice (consid. 2). The court exercises restrained review and refuses the request where the statutory prerequisites are not met. Costs may be waived according to the applicable cantonal rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2004.36

Data decisione, Autorità: 14.10.2004, PENAL

Titolo: cancellazione casellario giudiziale

Incarto n. 70.2004.36 BARENCO

Lugano 14 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 26 settembre 2004 presentata da

IS 1 e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

  • 2 anni e 4 mesi di detenzione e 5 anni di espulsione dal territorio svizzero inflitti con sentenza 15.12.1989 delle Assise Correzionali di Lugano.

Preso atto del preavviso negativo 1. settembre 2004 del Procuratore generale, a conferma di quello 12 aprile 2001, che ha postulato la reiezione dell'istanza sostanzialmente poiché: " Vero che non risultano nuovi incarti aperti nei confronti dell'istante ma tale constatazione non è sufficiente per giustificare una cancellazione anticipata. Peraltro i termini della cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono comunque lontani.".

Ritenuto che i motivi e le giustificazioni sollevate da IS 1, ancorchè degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario, impellente e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, in assenza dei requisiti necessari previsti dall'art. 80 cifra 2 CPS, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.

Per questi motivi,

visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 CPPT;

9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza 26 agosto 2004 di IS 1 è respinta.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

4 Intimazione:

all'istante

al PO 1

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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