Early deletion from criminal record granted

70.2004.32Altro tribunale3 ago 2004Granted

Sintesi

The applicant sought early deletion from the criminal record of a 1995 conviction for drunken driving, consisting of 20 days’ detention with a three-year suspended sentence and a fine of CHF 1,100. The court noted that the sentence had been served, the fine paid, and that the Procurator General had issued a favorable opinion, as had the municipality through a good-conduct certificate. Finding all legal requirements satisfied, the court ordered deletion of the entry and imposed a justice fee of CHF 90 plus expenses on the applicant.

Regest

Art. 80 cifra 2 CPS; early deletion of a criminal record entry may be ordered, upon request, if the person’s conduct justifies the measure and, for detention not exceeding three months, at the earliest two years after execution of the sentence. Where the sentence has been served, the fine paid, and the relevant conduct and authority reports are favorable, the legal prerequisites are fulfilled (consid. 1). The authority may then grant the request and charge costs to the applicant in accordance with the applicable procedural rules (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2004.32

Data decisione, Autorità: 03.08.2004, PENAL

Incarto n. 70.2004.32

Lugano 3 agosto 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 23 giugno 2004 presentata da

__________IS1 e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

  • 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata 14.3.1996) e fr. 1'100.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano.

Ritenuto: - che con decreto d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano, l’istante veniva condannato a 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'100.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà;

  • che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).

Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed ha pagato la multa.

Richiamato il preavviso favorevole 23.7.2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25.6.2004 rilasciato dal Municipio di __________.

Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.

Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;

decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.

  1. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

  2. Intimazione:

all'istante

al PO1

al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Distinta spese

Tassa di giustizia fr. 90.--

Spese postali e telefoniche fr. 10.--

T o t a l e fr. 100.--

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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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