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70.2004.29 ΓÇó Early deletion from criminal record denied
70.2004.29Altro tribunale14 ott 2004Dismissed
The applicant asked for the early deletion of a 1998 criminal conviction from the criminal record. The Canton Ticino criminal court noted that he had been convicted again in 2000, which prevented him from proving the irreproachable conduct required for early deletion. The court found no compelling serious reasons to justify granting the request and therefore rejected the application. It ordered that no fees or costs be collected.
Art. 80 cpv. 2 CP; early deletion from the criminal record requires proof of irreproachable conduct and, absent exceptional compelling reasons, the request must be refused when the applicant has incurred a subsequent criminal conviction. The existence of a later penal sanction is incompatible with the required conduct assessment and defeats the application (consid. not specified).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2004.29
Data decisione, Autorità: 14.10.2004, PENAL
Titolo: cancellazione casellario giudiziale
Incarto n. 70.2004.29 BARENCO
Lugano 14 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a (rappr. da avv. S__________ P__________, __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per minaccia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 28 settembre 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9 CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza 21 giugno 2004 di IS 1 è respinta.
Non si prelevano né tassa né spese.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Intimazione:
all'istante tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________, __________
al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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