Early expungement of criminal record entry

70.2003.4Altro tribunale14 mar 2003Granted

Sintesi

The applicant requested early deletion from the criminal record of a 1986 conviction for repeated aggravated misappropriation, repeated forgery, repeated and continued removal of documents, and fraud. The president of the cantonal criminal court noted that the sentence had been served, that conditional release had been granted on 1986-08-12, and that a favorable prosecutorial opinion and a good-conduct certificate had been filed. Finding all legal requirements satisfied, the court ordered the expungement and charged the applicant with CHF 90 in court fees plus expenses.

Regest

Art. 80 no. 2 CP; early deletion of a criminal-record entry after imprisonment. The deletion may be ordered at the convict’s request when the measure appears justified by the person’s conduct and, in the case of imprisonment, not before ten years after execution of the sentence. Compliance with the temporal condition is necessary but not sufficient; the decisive criterion remains the overall conduct of the person concerned, to be assessed on the basis of the available character evidence and the competent authority’s opinion (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2003.4

Data decisione, Autorità: 14.03.2003, PENAL

Incarto n. 70.2003.4 Barenco

Lugano 14 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 4 febbraio 2003 presentata da

__________,

(rappr. dall'avv. __________)

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

  • 2 anni e 10 mesi di reclusione inflitti con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali.

Ritenuto: - che con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l’istante veniva condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per ripetuta appropriazione indebita aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta e continuata sottrazione di documenti e truffa;

  • che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della reclusione non prima del termine di 10 (dieci) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).

Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 12.08.1986.

Richiamato il preavviso 27 febbraio 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25 novembre 2002 rilasciato dal Municipio di __________.

Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.

Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;

decreta: 1. E’ ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta a __________ ed indicata nei considerandi.

  1. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

  2. Intimazione:

  • all'istante tramite il rappr. avv. _____________

  • al procuratore generale


al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Distinta spese

Tassa di giustizia fr. 90.--

Spese postali e telefoniche fr. 10.--

T o t a l e fr. 100.--

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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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