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Numero d'incarto:
60.2007.97
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indagato/accusato quale istante
Incarto n.
60.2007.97
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/14.3.2007
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale concluso;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera con
scritto 14.3.2007, nel quale ha specificato il modo di invio delle decisioni
richieste;
richiamato lo scritto 27.3.2007 con il
quale il procuratore pubblico comunica di non avere ulteriori osservazioni;
richiamato lo scritto 28/29.3.2007 del
patrocinatore degli PI 1, mediante il quale si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una denuncia presentata dagli PI 1, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di IS 1, conclusosi con un decreto di non luogo
procedere del 25.1.2006 (NLP __________) e con un decreto d’accusa sempre del
25.1.2006 (DA __________), cresciuti in giudicato.
-
Con la
presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere accesso all’incarto
ed eventualmente fotocopiarlo in vista di un’eventuale richiesta di revisione.
Il procuratore pubblico ed il rappresentante degli PI 1 non si sono opposti, ma
si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso, la richiesta di accesso agli atti è avanzata con riferimento ad
un’eventuale domanda di revisione: non ci sono inoltre elementi tali da rovesciare
la presunzione di interesse giuridico legittimo indicata dai lavori
preparatori.
-
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con
la possibilità di estrarre fotocopie.
-
Tassa
di giustizia e spese (contenute al minimo) sono poste a carico di chi le ha originate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
1 patr. da: PR 2
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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