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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.84
Data decisione, Autorità:
03.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.84
Lugano
3 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/5.3.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di due incarti penali;
richiamato lo scritto 7/8.3.2007 del
patrocinatore di PI 7, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 7/8.3.2007 del
patrocinatore di PI 4, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 7/9.3.2007 del
patrocinatore di PI 6, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera, ma
chiede di adottare accorgimenti volti ad impedire l’estrazione di copie a
tutela della riservatezza delle parti;
richiamate le osservazioni 9.3.2007 del
procuratore pubblico PI 1 con riferimento all’incarto MP __________, mediante
le quali si rimette al giudizio di questa Camera, ma evidenzia la necessità di
salvaguardare i diritti di terzi coinvolti e di prevedere l’accesso agli atti
presso gli uffici del Ministero pubblico;
richiamato lo scritto 9/12.3.2007 del
patrocinatore di __________, con il quale si rimette al giudizio di questa
Camera e chiede che non vengano rilasciate copie di verbali o documenti che non
attengano all’oggetto della lite, rispettivamente che riguardino persone estranee
alla medesima;
richiamato lo scritto 10/12.3.2007 di PI 8,
che dichiara di non conoscere i fatti oggetto della causa civile;
richiamate le osservazioni 13.3.2007 del
procuratore pubblico PI 2 con riferimento all’incarto MP __________, con le quali
comunica il proprio nulla osta e chiede che l’accesso agli atti avvenga presso
il Ministero pubblico data la mole dell’incarto;
richiamato lo scritto 20.3.2007 del
patrocinatore di PI 3, mediante il quale chiede che i presupposti dell’art. 27
CPP siano verificati da questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di un esposto penale del 13.10.2003 presentato dall’attore della causa
civile pendente presso la IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale in relazione alla gestione di beni di clienti da parte della __________
depositati presso __________ (inc. __________). Un altro procedimento penale
era stato in precedenza aperto (inc. MP __________) a carico di alcuni alti
funzionari della __________.
-
In sede
civile (inc. __________ presso la Pretura istante) l’attore ha richiamato il
primo incarto (inc. MP __________) in quanto riferito al medesimo complesso di
fatti e il secondo incarto (inc. MP __________) in relazione ad una deposizione
(del 28.10.2003) di una persona della __________ relativa ai rapporti con la __________.
Nessuno si è opposto all’istanza, ma entrambi i procuratori pubblici hanno
evidenziato la necessità di tutelare le parti coinvolte e la necessità di permettere
l’accesso agli atti presso gli uffici del Ministero pubblico.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve
essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
-
Nel
presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del
procedimento penale inc. MP __________ e quelli alla base del contenzioso
civile (inc. __________). Analogamente deve essere ammesso un nesso tra
l’azione civile ed il verbale 28.10.2003 dell’inc. MP __________. Di principio
è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
-
L’istanza
è accolta. Per tutelare le altre parti ed i terzi non coinvolti nella vertenza
civile occorre limitare le modalità di accesso agli atti. Le parti alla
vertenza civile potranno pertanto accedere ai due incarti (inc. MP __________
ed inc. MP __________) presso gli uffici del Ministero pubblico, esaminando gli
atti ed indicando quelli che intendono acquisire in sede civile. Gli stessi
saranno fotocopiati da parte del Ministero pubblico (con rimborso del relativo
costo) e trasmessi da quest’ultimo direttamente al pretore, il quale vaglierà
la pertinenza degli atti trasmessi rispetto alla vertenza civile, acquisendo in
sede civile quelli ritenuti pertinenti in vista dell’istruttoria probatoria e
del giudizio.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
- PI
3
3 patr. da: PR 1
- PI
4
4 patr. da: PR 2
- PI
5
5 patr. da: PR 3
- PI
6
6 patr. da: PR 4
- PI
7
7 patr. da: PR 2
- PI
8
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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