Insurer granted access to criminal file

60.2007.26Altro tribunale22 mar 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The penal appeals chamber considered an insurer's request to inspect the file of a criminal proceeding opened after PI 1's death. Referring to Art. 27 CPP and an earlier principle decision, it held that insurers generally have a legitimate legal interest in knowing the outcome of such proceedings and accessing the file, subject to specified conditions. The request had been submitted through the public prosecutor, the implicated person had no observations, and the chamber found the conditions fulfilled. It therefore allowed the request to be processed by the public ministry and waived court fees and costs.

Massima Omnilex

Art. 27 CPP; access to criminal files by insurers; legitimate legal interest. Insurance companies called to intervene in relation to criminally relevant events are, as a rule, entitled to file access because they are legally or contractually bound to indemnify damage and may act as subrogated or assigned holders of the injured party's claims; access serves timely and adequate compensation and is not dependent on invoking the rights of a civil party. Such access remains conditional upon a request addressed through the police or, where proceedings are pending, through the competent prosecutor, upon disclosure of the insurer's role and connection to the facts, and upon observance of confidentiality with respect to uninvolved injured parties (consid. 4-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2007.26

Data decisione, Autorità: 22.03.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

Incarto n. 60.2007.26/dp

Lugano 22 marzo 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 27.4.2006/19.1.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale aperto in relazione al decesso di PI 1, già in __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico in data 27/28.4.2006, che a sua volta l’ha trasmessa a questa Camera per evasione il 17/19.1.2007, segnalando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

ritenuto che la PI 1, interpellata, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. In relazione al decesso di PI 1, avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 20.6.2005 (NLP __________).

  2. Con la presente istanza, la IS 1 chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare, mentre la PI 1, interpellata, non ha presentato osservazioni.

  3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

  4. Con decisione di principio del 14.2.2007 (inc. __________) questa Camera ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale. Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale. Gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38), e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile. La decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a furti e altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, il magistrato d’accusa rispettivamente la Polizia cantonale trasmetterà l’istanza alla CRP per il suo giudizio alla luce dell’art. 27 CPP.

  5. L’ accesso agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:

anzitutto la richiesta dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione), incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;

inoltre la compagnia istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;

infine, se il procedimento riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.

  1. La richiesta adempie questi requisiti, e pertanto può essere evasa ad opera del Ministero pubblico, al quale l’incarto è ritornato.

  2. Considerata l’intervenuta decisione di principio, si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1 1 patr. da: PR 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

criminal file accessinsurerlegitimate legal interestsubrogationconfidentialitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insurer had a legitimate legal interest to inspect the criminal file under Art. 27 CPP.

Decisione estratta

Yes. Insurance companies called to intervene because of a criminal event generally have a legitimate legal interest to know the outcome and inspect the file.

Motivazione estratta

The chamber relied on its prior principle decision and held that insurers are typically involved by legal or contractual duties to compensate damage, that access facilitates timely compensation, and that they may act as subrogated or assigned creditors of the injured party.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for file inspection were met in this case and the request could be processed by the public prosecutor.

Decisione estratta

Yes. The request satisfied the required conditions and could be handled by the public ministry.

Motivazione estratta

The insurer identified its role and link to the facts; the file concerned no obstacle that would prevent processing, and the request was therefore to be fulfilled by the public prosecutor after remittal of the file.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No. In view of the principle decision, justice fees and costs were waived.

Motivazione estratta

The chamber expressly renounced costs because of the intervening principle decision.

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