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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.199
Data decisione, Autorità:
03.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. querelante quale istante
Incarto n.
60.2007.199
Lugano
3 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/23.5.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia degli atti di
un procedimento penale conseguente ad una sua querela del 14.6.1996;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in
data 23.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In
relazione a fatti risalenti al 16.3.1996, intervenuti tra la qui istante ed il
proprio figlio, quest’ultimo è stato verbalizzato dalla polizia il medesimo
giorno. In data 14.6.1996, la qui istante ha sporto querela penale nei suoi
confronti allegando un certificato medico, per titolo di lesioni semplici e vie
di fatto, che ha dato inizio all’inc. MP __________. Citata più volte, la qui
istante non ha dato seguito alle convocazioni della polizia, e l’incarto è
stato infine ritornato al Ministero pubblico. A seguito di una richiesta del
figlio del 17.12.1996, il Ministero pubblico gli ha comunicato il 9.1.1997 che l’incarto
era stato abbandonato d’ufficio.
-
Con la
richiesta qui in esame, l’istante chiede di esaminare gli atti del procedimento
penale. Come esposto in entrata, il procuratore generale ha dato il proprio
nulla osta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelante) al procedimento
nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nella
fattispecie, la richiesta di accesso agli atti è giustificata anzitutto dal
fatto che il decreto che ha posto fine alla procedura (ABB __________) non è
stato intimato alla qui istante e non è stato preceduto da un deposito atti.
Inoltre non vi sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico
legata ad una ex parte al procedimento.
-
L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera, previo
appuntamento con la segreteria della stessa.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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