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60.2007.172 ΓÇó Access to criminal case file granted for disciplinary inquiry
60.2007.172Altro tribunale25 mag 2007Granted
IS 1 asked the Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal for access to the criminal file against PI 2, in order to use it in a disciplinary investigation opened by the State Council. Both the accused and the prosecution authorities supported the request. The court held that the applicant had a legitimate legal interest within the meaning of Art. 27 CPP, which outweighed the personal rights of the persons involved. The request was therefore granted, with no court fees or costs charged.
Art. 27 CPP; inspection of criminal case files by third parties. Access to the file may be authorised where the applicant demonstrates a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of the persons involved in the proceedings, in particular those of the parties, complainant, witnesses and experts. The existence of such an interest is to be assessed concretely; consent of the persons concerned and the connection with another pending proceeding may support the balancing exercise (consid. 3-5). In exceptional circumstances, the court may also waive fees and costs (consid. 6).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.172
Data decisione, Autorità: 25.05.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degi atti
Incarto n. 60.2007.172
Lugano 25 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.5.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 10/16.5.2007 presentate dal procuratore generale e dal procuratore generale aggiunto, mediante le quali preavvisano favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 29.2.2007 il Consiglio di Stato ha aperto un’inchiesta disciplinare a suo carico (risoluzione n. __________), affindadola alla IS 1, qui istante.
In relazione al procedimento disciplinare, la __________ incaricata chiede ora di poter accedere agli atti del procedimento penale. Il Ministero pubblico e l’interessato hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, oltre che per l’accordo delle parti interessate, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994 p. 19).
L’istanza è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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