AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.166
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante
Incarto n.
60.2007.166
Lugano
9 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.5.2007
presentata dal
, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale aperto a carico di un sergente del corpo;
richiamate le osservazioni 7.5.2007 del procuratore
pubblico Marco Villa, con le quali esprime preavviso favorevole;
richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di un sergente
del corpo della polizia cantonale (inc. MP __________ e __________). L’inchiesta
è in corso.
-
Con la
presente richiesta il __________ chiede l’accesso agli atti, indicando che il
Consiglio di Stato (CdS) ha aperto un’inchiesta disciplinare.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, come emerge da una successiva richiesta di accesso agli atti da
parte della Sezione delle risorse umane (inc. __________), il CdS ha deciso in
data __________ (ris. n. __________) l’apertura di una procedura disciplinare a
carico di PI 2, attribuendola alla Sezione delle risorse umane.
-
In
considerazione del testo della risoluzione del CdS e della richiesta nel
frattempo presentata dalla Sezione attributaria dell’istruzione della procedura
disciplinare, la presente istanza non è sorretta da un sufficiente interesse
giuridico legittimo ed è divenuta priva d’oggetto.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
decreta
-
L’istanza è stralciata
dai ruoli.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster