AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.152
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.152
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.4.2007
presentata dalla
IS 1
tendete al richiamo in sede civile di un
incarto penale (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 3.5.2007 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante il quale si rimette al
giudizio di questa Camera con riferimento al richiamo in sede civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
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Presso
il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale (inc. __________) a
carico di __________. Al procedimento partecipano anche tredici parti civili.
-
Avanti
la Pretura istante è pendente un’azione civile (inc. OA.__________) promossa da
__________ e __________ nei confronti della banca __________ SA. In questo
contesto è stato chiesto ed ammesso il richiamo in sede civile degli atti del
procedimento penale. Le motivazioni del richiamo sono indicate nello scritto 24.4.2007
del patrocinatore degli attori, allegato dalla pretura istante all’istanza 24.4.2007
sopraccitata, rispetto alla quale il procuratore pubblico si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve
essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
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Nel
presente caso è certamente data una connessione tra i fatti oggetto del procedimento
penale (inc. MP __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________).
Di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
27 CPP. Occorre però considerare come ci siano diverse parti civili, di modo
che è necessario limitare l’accesso agli atti.
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L’istanza
è dunque parzialmente accolta. I patrocinatori delle parti in sede civile potranno
accedere agli atti dell’incarto MP __________ presso il Ministero pubblico,
previo contatto telefonico. Potranno indicare al Ministero pubblico quali atti
intendono acquisire agli atti dell’azione civile: tali atti saranno fotocopiati
e trasmessi direttamente dal Ministero pubblico (contro rimborso del relativo costo)
al pretore istante, che li potrà acquisire, previo esame della pertinenza con i
fatti di causa, e senza concedere alle parti la facoltà di estrarre copie di
detti documenti dall’incarto civile.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
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La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
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Rimedi
di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
- Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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