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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.140
Data decisione, Autorità:
03.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
Incarto n.
60.2007.140
Lugano
3 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 16/18.4.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
camera in data 18.4.2007, preavvisandola favorevolmente;
rilevato che PI 2 e PI 3, benché richiesti,
non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito
di fatti avvenuti il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________), sfociato in un
decreto d’accusa del 20.11.2006 (DA __________) per titolo di lesioni semplici,
cresciuto in giudicato.
-
Con la
presente istanza, l’istituto istante chiede di poter accedere agli atti
dell’incarto penale con riferimento all’eventuale regresso da parte della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Come esposto in entrata, il Ministero
pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre che PI 2 e PI 3, interpellati,
non hanno presentato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005,
inc. __________; 24.8.2006, inc. 60.2006.202), in particolare in relazione
all’eventuale regresso.
-
L’istanza
è accolta. L’istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il
MP e potrà estrarre copie.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
- PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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