AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.136
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2007.136
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.3.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la visione degli
atti relativi ad un fatto di sangue risalente al __________;
premesso che la richiesta è stata fatta al
Ministero pubblico in data 20.9.2006, poi completata con scritti 11.11.2006 e
14.12.2006;
ritenuto che il Ministero pubblico ha
dovuto ricercare gli atti presso l’Archivio storico, e li ha trasmessi a questa
Camera per evasione con scritto 13.3.2007, preavvisando al contempo
favorevolmente la richiesta;
ritenuto che, data la particolarità del
caso ed il tempo trascorso dai fatti, questa Camera ha ritenuto di non chiedere
altre osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In data
__________, a __________ ed a __________, è avvenuto un drammatico fatto di
sangue: il protagonista ha ucciso la moglie, la figlia, nonché un’altra donna,
per poi togliersi la vita. L’istante è nipote dell’altra donna, uccisa a __________.
-
L’istante
chiede di avere accesso agli atti, sia personalmente, sia per conto
dell’anziana madre che all’età dei fatti aveva 9 anni, ed era sorella della
donna uccisa a __________. Questa lontana vicenda dolorosa avrebbe segnato in
particolare la vita della madre dell’istante, e di riflesso anche la sua.
-
Il
Ministero pubblico, operate le ricerche del caso, con scritto 13.3.2007 ha
preavvisato favorevolmente la richiesta, ma ha sottoposto l’incarto a questa
Camera, in quanto gli atti giudiziari conservati presso l’Archivio storico sono
normalmente accessibili solo dopo cento anni, lasso di tempo non ancora
intercorso nel caso concreto.
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L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur non essendo ancora trascorso il termine secolare, ma essendo
comunque passati __________ anni dai fatti, ed in considerazione degli argomenti
addotti, si può ammettere eccezionalmente che ci sia un interesse giuridico
legittimo che giustifichi la visione degli atti.
-
L’istanza
è accolta. L’istante potrà esaminare gli atti presso la segreteria di questa
Camera, previo contatto telefonico.
-
Tassa
di giustizia (contenuta al minimo di legge) e spese sono poste a carico di chi
le ha originate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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