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Numero d'incarto:
60.2006.480
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
Incarto n.
60.2006.480
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/20.12.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
dell’incarto MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in
data 20.12.2006, comunicando al contempo di non avere obbiezioni al suo
accoglimento;
richiamate le osservazioni 5/6.2.2007 degli
PI 2, mediante le quali comunicano di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito di un incidente mortale della
circolazione avvenuto a __________ il __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 2, nel frattempo deceduto. Il
procedimento si è conseguentemente concluso con il decreto di non luogo a
procedere 14.3.2006 (NLP __________).
-
Con la presente istanza, il patrocinatore
di IS 1 chiede di poter avere gli atti dell’incarto penale surriferito. Il
sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna così come gli PI 2 non si
sono opposti.
-
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel presente caso, pur essendo stato
l’istante parte (quale parte civile poi) al procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987 ad art. 8, p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994, p. 19).
-
Nel presente caso la richiesta di accesso
agli atti è giustificata dal fatto che il decreto di non luogo a procedere non
è stato preceduto da un deposito atti e dalle pretese risarcitorie a suo fondamento.
-
L’istanza è accolta. L’accesso agli atti
potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con la possibilità di estrarre
copie degli atti.
-
Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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