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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.469
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2006.469
Lugano
2 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 13/14.12.2006
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 16/19.2.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali chiede in via principale di respingere l’istanza
ed in via subordinata di trasmettere unicamente alcuni documenti;
richiamate le osservazioni 16/19.2.2007 del
patrocinatore dell’avv. PI 3, con le quali chiede di respingere la richiesta;
richiamate infine le osservazioni
16/19.2.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali
preavvisa favorevolmente il richiamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di due denuncie presentate da __________ contro ignoti in data
22.3.2001 e 3.4.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________). Nel corso del medesimo sono stati sentiti sia PI 2, sia
l’avv. PI 3, sia diversi testi. Nel procedimento __________ si è costituita
parte civile, una prima volta nel testo della denuncia (del 3.4.2002, p. 18), poi
ancora con scritto 12.7.2005 (AI non numerato).
-
Al fine
della presente procedura, importa evidenziare alcuni fatti rilevanti.
Anzitutto nel
corso delle informazioni preliminari prima, dell’istruttoria poi (tuttora aperta),
sono sorti problemi riguardo l’accesso agli atti, tanto che con decisione
1.9.2004 (lettera al patrocinatore della denunciante) il procuratore pubblico
ha deciso di permettere alla parte civile la sola visione degli atti, ma di non
permetterle l’estrazione di copie delle risultanze istruttorie, visto il
rischio di strumentalizzazione delle stesse, ovvero di utilizzazione impropria
in altra sede all’estero (lettera di medesima data indirizzata al patrocinatore
di PI 2). Tale limitazione è poi stata confermata anche dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto, con decisione del 13.10.2004 (inc. Giar __________).
Inoltre, la
parte denunciante ha comunque potuto esaminare gli atti del procedimento, in
particolare in data 18.8.2004 (AI 70), 7.9.2004 (AI 82), 27.6.2005 (AI non numerato)
e probabilmente il 27.10.2005 (AI non numerato). Infine, occorre rilevare che
l’istanza di richiamo dell’incarto penale in sede civile è fatta limitatamente
ad un episodio, ovvero un prelievo di Lit. 320 mio (pari a CHF 260'160.-)
effettuato in data 21.2.1995 dalla relazione __________ presso __________ di __________.
Da una sommaria lettura, tale operazione rappresenta solo una parte marginale
delle informazioni preliminari e dell’istruzione formale.
-
Come
esposto in precedenza, la richiesta di richiamo in sede civile dell’incarto penale
è contrastata da PI 2 e dall’avv. PI 3. Il procuratore pubblico ha invece comunicato
di non opporsi al richiamo ed alla consultazione dello stesso con la facoltà di
estrarre copie.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Occorre
inoltre che ci sia una connessione tra vertenza civile e l’incarto penale richiamato.
Incombe inoltre a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non
simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si
oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
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Nel presente caso è data una connessione
tra la causa civile ed il procedimento penale: in base alle motivazioni del
richiamo, tale connessione risulta unicamente in relazione al prelievo del
21.2.1995. Per questo motivo, la richiesta può essere evasa con l’invio alla
Pretura istante di due verbali: verbale n. 11 dell’8.6.2004 di __________, con
gli allegati 1 e 3, ed estratto del verbale n. 13 del 24.6.2004 dell’avv. PI 3,
p. 1 e 5).
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L’istanza è parzialmente accolta. Copia
degli atti menzionati saranno allegati alla copia della presente decisione
indirizzata alla Pretura.
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La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti
in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è parzialmente accolta ai sensi
dei considerandi.
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La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono
poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
2 patr. da: PR 1
- PI
3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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