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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.445
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte nel procedimento civile quale istante
Incarto n.
60.2006.445
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.11.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 28/29.11.2006 del procuratore pubblico Nicola
Respini, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accesso agli atti
richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una denuncia di anonimi clienti a carico di due cittadini __________,
che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle
informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha
proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di
un ex funzionario dell’istituto bancario. In relazione a questa procedura si
colloca la richiesta dell’istituto bancario istante.
-
L’istituto
bancario istante aveva fatto una prima richiesta di accesso agli atti, decisa
negativamente da questa Camera in data 29.10.2004 (inc. CRP __________). In
quel caso, la richiesta era stata fatta in relazione alla posizione di un
funzionario della banca, nei confronti del quale non era stata mossa accusa
penale di sorta.
-
La
presente istanza fa riferimento ad un’azione civile promossa nel frattempo da
uno dei clienti a suo tempo gestito dagli indagati nel procedimento penale.
Dall’estratto della petizione allegato all’istanza risulta la produzione di parte
degli atti penali (p. 24).
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, e diversamente dalla precedente istanza, è dato un interesse
giuridico legittimo della banca di poter accedere agli atti del procedimento,
ritenuto che anche il Ministero pubblico non vi si oppone e non solleva
eventuali bisogni d’inchiesta. L’introduzione di una causa civile nei confronti
dell’istituto bancario istante in relazione a fatti connessi con quelli oggetto
dell’inchiesta permettono di concludere all’esistenza dell’interesse giuridico
legittimo.
-
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico,
previo contatto telefonico, da parte del patrocinatore della banca o del
servizio giuridico della banca.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________.
-
Intimazione:
-;
- sede (rif. inc. MP __________).
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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