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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.381
Data decisione, Autorità:
30.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comune quale istante.
Incarto n.
60.2006.381
Lugano
30 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 5/13.10.2006 presentata dal
IS 1
rappr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a conoscere l’esito di un
procedimento penale avviato a seguito di una sua segnalazione inerente un agente
di polizia;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto
13.10.2006, preavvisando favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 13/16.10.2006 del patrocinatore di PI 1,
che comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito della segnalazione 10.3.2005 del Municipio del Comune istante, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________),
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.5.2006 (NLP __________).
-
Con
la presente istanza, il Comune segnalante chiede di conoscere l’esito del procedimento
penale, al fine di determinarsi sull’apertura o meno di un procedimento
disciplinare. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta, mentre che l’interessato ha comunicato di non
avere obbiezioni.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Come
già ammesso dalla giurisprudenza di questa Camera, e come emerge dai lavori
preparatori (Rapporto n. 3163 e 3163bis dell’8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19), è dato un interesse giuridico legittimo da
parte dell’autorità di nomina ad esaminare gli atti in vista dell’adozione o
meno di provvedimenti disciplinari.
-
L’istanza
è accolta. La decisione di non luogo a procedere 17.5.2006 sarà allegata alla
copia della presente sentenza destinata al Comune istante.
-
Considerato
che la richiesta emana da un ente pubblico, e ritenuta la finalità della medesima,
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 2
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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