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Numero d'incarto:
60.2006.355
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. camera per l'avvocatura e il notariato quale istante.
Incarto n.
60.2006.355
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 18/19.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale a carico dell’avv. dott. PI 1;
richiamate le osservazioni 21.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani,
con le quali non si oppone all’istanza;
richiamato lo scritto 25/26.9.2006 dell’avv. dott. PI 1, con il
quale informa che non vi sono obiezioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. dott. PI
1 e di un’altra persona (inc. MP __________). Il procedimento è attualmente
giunto al dibattimento avanti la Corte di prima istanza.
-
L’avv.
dott. PI 1 ha chiesto di essere riammesso all’esercizio del notariato, al quale
aveva volontariamente rinunciato in precedenza. In relazione a questa richiesta,
la Camera qui istante chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale. Come esposto in entrata, sia l’interessato, sia il
procuratore pubblico hanno dato il proprio consenso: il procuratore pubblico ha
indicato come l’incarto si trovi presso il Tribunale penale cantonale (TPC) e
che in considerazione degli impegni dibattimentali, l’accesso agli atti potrà
probabilmente avvenire solo dopo la fine del dibattimento.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
La
Camera istante è competente per decidere l’istanza di riammissione al notariato
in virtù degli art. 26 e 27 LN: i poteri indagatori della Camera sono previsti
all’art. 130 LN.
-
Con
queste premesse, si deve ammettere nel caso concreto che la Camera istante
abbia un interesse giuridico legittimo alla consultazione degli atti.
-
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo il termine del
dibattimento, tenendo poi conto delle necessità di motivazione della sentenza.
-
In
considerazione dell’art. 130 LN, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 26, 127 e 130 LN ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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