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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.345
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante.
Incarto n.
60.2006.345
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/13.9.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa emesso a suo
carico e cresciuto in giudicato;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto
13.9.2006, con il quale il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi si è rimesso
al suo giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
carico dell’istante il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale
(inc. MP ), sfociato in un decreto d’accusa del 20.8.2002 (),
cresciuto in giudicato.
-
Con
la presente richiesta l’istante chiede di ricevere copia del documento, di cui
non possiede più copia. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di
questa Camera.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Pur
essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
In
concreto la richiesta di accesso agli atti è giustificata già per il fatto che non
ci siano interessi che si contrappongano, essendo l’interesse giuridico legittimo
presunto.
-
L’istanza
è accolta. Copia del DAP sarà allegata all'esemplare della presente decisione
inviata all’istante.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; esse sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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