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Numero d'incarto:
60.2006.276
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.276
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/28.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli atti del
procedimento penale inc. NLP __________;
richiamate le osservazioni 2.8.2006 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una denuncia presentata dall’attore in sede civile, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di
non luogo a procedere del 4.5.2005 (NLP __________), confermato da questa
Camera con decisione del 13.12.2005 (inc. CRP __________).
2.Nel
quadro di una nuova azione civile introdotta presso la Pretura istante (inc. __________),
il giudice civile ha ammesso il richiamo del surriferito incarto penale. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel
presente caso c’è una connessione tra l’incarto penale richiamato e l’oggetto
della vertenza civile pendente. Esiste quindi un interesse giuridico legittimo
al richiamo. L’incarto sarà inviato direttamente da questa Camera alla Pretura
istante, allegato alla copia della presente decisione.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua
volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
-
Intimazione:
(
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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