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Numero d'incarto:
60.2006.224
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.224
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.6.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto
penale relativo ad un incidente della circolazione stradale;
richiamato lo scritto 4/5.7.2006 mediante il quale il Ministero
pubblico ha trasmesso, su richiesta di questa Camera, l’incarto MP __________;
richiamate le osservazioni 11/12.7.2006 del procuratore pubblico, mediante
le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento della richiesta di
accesso agli atti;
preso atto dello scritto 12/13.7.2006 del patrocinatore di PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di un incidente della circolazione stradale con esito mortale, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di PI 2 (inc. __________).
2.Nel
quadro di un’azione civile degli eredi del defunto nei confronti
dell’assicurazione del detentore del veicolo (inc. OA __________), è stato richiamato
l’incarto penale.
3.Come
esposto in entrata, nessuno si è opposto al richiamo dell’incarto penale in
sede civile ammesso dal giudice.
4.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
5.Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
6.Come
osservato dal procuratore pubblico, nel presente caso è evidente l’esistenza di
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a richiamare nella
causa civile contro l’assicurazione del detentore del veicolo l’incarto penale
relativo all’incidente della circolazione stradale. L’incarto sarà trasmesso
direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura, e da questa ritornato al più
presto.
7.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua
volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
-
Intimazione:
(rif. OA);
(rif. DAC);
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 2
- PI 3
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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