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Numero d'incarto:
60.2006.169
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.169
Lugano
24 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/16.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli atti del
procedimento penale aperto dal Ministero pubblico a seguito di denuncia
3.10.2000 e 9.10.2000 (inc. MP __________);
premesso che con scritto 18.5.2006 questa Camera ha chiesto alla
Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
27 CPP;
preso atto dello scritto 7/8.6.2006 della Pretura istante, con allegati
gli scritti delle parti che precisano il motivo del richiamo;
richiamate le osservazioni 22/23.6.2006 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che chiede di limitare l’accesso agli atti, per evitare
ulteriori strascichi giudiziari;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la
Pretura istante è pendente una procedura civile/esecutiva in relazione alla
cancellazione di un precetto esecutivo (inc. OA __________), che probabilmente
trae origine da fatti accaduti nel mese di ottobre 2000. In questo contesto, le
parti hanno richiesto il richiamo degli atti penali, che il giudice civile ha
ammesso.
2.Le parti
hanno dato il loro consenso, come risulta dagli scritti allegati alla
comunicazione della Pretura del 7/8.6.2006. Il procuratore pubblico ha chiesto
di concedere l’accesso agli atti, ma limitato, al fine di evitare ulteriori
strascichi giudiziari.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel
presente caso è data certamente una connessione tra l’oggetto della causa ed i
fatti oggetto del procedimento penale. In considerazione della preoccupazione espressa
dal procuratore pubblico, viene trasmesso unicamente il testo del rapporto di
polizia del 28.10.2000, senza allegati.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua
volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 1
- PI 2
2 patr. da: PR 2
- PI 3
3 patr. da: PR 3
- PI 4
- PI 5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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