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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.164
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.164
Lugano
21 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo di un incarto penale (MP __________)
in sede civile;
richiamate le osservazioni 19.5.2006 del procuratore pubblico PI 1, che
evidenzia i motivi per cui non è in grado di prendere compiutamente posizione
sulla richiesta di richiamo;
richiamate le osservazioni 22/23.5.2006 del patrocinatore della PI 2,
che puntualizza la situazione in relazione al richiamo;
richiamate le osservazioni 22/23.5.2006 del patrocinatore di PI 3, che
si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________)
nella quale l’attore (PI 4) ha convenuto la PI 2 per il risarcimento dei danni
in relazione anche all’operato di un ex dipendente (PI 3) a carico del quale è
aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Il richiamo dell’incarto
penale è stato ammesso quale mezzo di prova, come risulta dal fatto stesso
della presentazione della richiesta.
-
Nelle
proprie osservazioni il procuratore pubblico ha evidenziato di non poter
prendere compiutamente posizione sulla richiesta, richiamando anche la necessità
di tutelare l’indagato e le ulteriori persone coinvolte (danneggiati/PC).
La
PI 2 nelle proprie osservazioni, pur non opponendosi al richiamo degli atti
penali in sede civile, sottolinea l’esigenza di tutelare documenti ed
informazioni relativi a relazioni bancarie estranee alla vertenza civile. La
banca chiede che i documenti siano prodotti dopo copertura dei dati sensibili.
Il
patrocinatore di PI 3 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Nel
presente caso, è data certamente una connessione tra l’azione civile ed il
procedimento penale richiamato, di modo che c’è un legittimo interesse
giuridico che giustifica il richiamo.
-
Per
tutelare i legittimi interessi di terzi, l’incarto è trasmesso alla Pretura, la
quale lo metterà a disposizione delle parti per consultazione unicamente dei loro
legali presso gli uffici della Pretura.
Le parti potranno chiedere l’acquisizione
agli atti dell’incarto civile di verbali e/o documenti, che saranno acquisiti
direttamente dalla Pretura, previa verifica da parte del giudice civile della
loro pertinenza con la vertenza civile.
Alle parti non è consentito di estrarre
copie degli atti del procedimento penale, né dall’incarto penale, né
successivamente dall’incarto civile.
-
L’istanza
è accolta alle condizioni surriferite (in particolare punto 6). L’incarto è
trasmesso direttamente da questa Camera alla Pretura istante, e dovrà poi
essere ritornato direttamente al Ministero pubblico, una volta che le parti lo avranno
consultato, in tempi ragionevoli.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addosserà alle parti.
3.Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 1
- PI 3
3 patr. da: PR 2
- PI 4
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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