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Numero d'incarto:
60.2006.162
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.
Incarto n.
60.2006.162
Lugano
23 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
assente)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 4/8.5.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale conclusosi
con decreto di accusa 20.2.2006 a suo carico (DA __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza con scritto
8.5.2006, nel quale il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha
indicato di non avere obbiezioni da formulare in merito all’istanza;
richiamato lo scritto 23/24.5.2006 del patrocinatore di PI 2, che pure
comunica di non avere alcuna obbiezione da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico
dell’istante (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa del
20.2.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.
-
Dopo
la conclusione del procedimento, il patrocinatore di IS 1 ne chiede l’accesso
agli atti. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico e PI 2,
querelante, hanno dato il proprio nulla osta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Anche
nel presente caso, pur essendo stato parte al procedimento, nel frattempo
terminato, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle
parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad
art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti,
dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
In
concreto, l’accesso agli atti di una ex parte è giustificato in relazione alla
necessità di disciplinare le conseguenze di natura civile, come indicato
nell’istanza.
-
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
- L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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