Citation of coaccused in separate proceedings must show proper status

60.2005.91Altro tribunale12 apr 2005Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against a citation ordering her to appear in the criminal trial against PI 2. The Chamber held that the appeal was admissible because the citation was a pre-trial act of the assize court president. On the merits, it confirmed that a person who remains a coindicted or coaccused person in severed proceedings cannot be summoned as a witness or informal informant; she must be heard as an accused and informed of the right to counsel and silence. Since a later decision had already annulled the citation and ordered a new, correct summons, the appeal was treated as disposed of. RI 1 received CHF 300 in compensation and no costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 284 cpv. 1 lett. c CPP; citazione di coindiziato/coaccusato in procedimenti disgiunti: una persona che conserva tale qualità non può essere sentita come testimone né come semplice fonte informativa, ma deve essere interrogata nella veste di accusato, con i diritti corrispondenti, in particolare l’assistenza di un difensore e il diritto di non rispondere (consid. sulla distinzione tra testimoni, coaccusati e persone informate sui fatti). La citazione deve indicare chiaramente la veste processuale; l’uso di norme relative alla procedura contro gli assenti o a sanzioni disciplinari è inapplicabile. Se il provvedimento è già stato annullato in un procedimento parallelo e sostituito da nuova citazione conforme, il gravame può essere considerato evaso.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.91

Data decisione, Autorità: 12.04.2005, CRP

Titolo: ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.

Incarto n. 60.2005.91

Lugano 12 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 4/5.4.2005 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1, ,

contro la citazione spiccata il 25.3.2005 dalla presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________, nell’ambito del procedimento penale pendente a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);

richiamate le osservazioni 6.4.2005 del procuratore pubblico PI 1, che si rimette al giudizio di questa Camera;

rilevato che la presidente della suddetta Corte e PI 2 non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con atto di accusa 10.3.2004 – emanato in seguito al giudizio 2.9.2003 di questa Camera, che aveva dichiarato nullo per vizio di forma l’atto di accusa 14.7.2003 (inc. __________) – l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ PI 2, in detenzione preventiva dall'1.12.1998 al 24.12.1999, siccome accusato di truffa, ripetuta, continuata ed aggravata perché perpetrata per mestiere – nell'ambito dell'attività svolta nelle __________ a lui facenti capo, direttamente o indirettamente, e dell'attività __________ svolta presso il suo __________ – e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel periodo dicembre 1988 – novembre 1998 (cfr. ACC __________);

che con scritto di data 25.3.2005 la presidente della competente Corte ha citato – “(…) sotto le comminatorie di legge richiamate in calce” (art. 312, 313, 30 e 31 CPP) –, tra gli altri, RI 1 a comparire nell’aula penale di __________ per essere sentita nel processo di cui al predetto atto di accusa;

che con tempestivo ricorso RI 1 chiede di annullare detta citazione siccome formalmente irrita;

che giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge;

che nel caso in esame la citazione in questione – provvedimento a’ sensi del suddetto disposto – è stata emanata dalla presidente della Corte delle assise criminali di __________ prima dell’inizio del pubblico dibattimento nei confronti di PI 2: il gravame è quindi ricevibile, essendo questa Camera competente ratione materiae [cfr. decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C. (inc. __________)] ed avendo la ricorrente un interesse legittimo giusta i combinati art. 280 cpv. 2 e 284 CPP (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 285 CPP, p. 448 s.);

che con decisione 17.3.2000 – che PI 2 non ha contestato – l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha disposto, per motivi di opportunità, la disgiunzione del procedimento penale a carico dell’accusato da quelli degli altri indiziati/accusati;

che il 19.4.2001 l’allora procuratore pubblico __________ __________, subentrato nella titolarità dell’inchiesta, ha respinto l’istanza 17.4.2001 di PI 2 tesa – alla luce delle risultanze emerse in seguito a perizia, che attestavano un danno di almeno __________ – al ricongiungimento dei procedimenti [decisione confermata il 20.2.2002 dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto __________ __________ (inc. GIAR __________) ed il 14.3.2002 dal Tribunale federale (inc. TF __________)];

che il processo apertosi il __________ concerne il solo PI 2 e non – come sancito, da ultimo, da questa Camera con giudizio 23.3.2005 (inc. ) – le altre persone coinvolte nell’inchiesta “”, ossia quelle interrogate quali indiziate oppure quelle alle quali era stato comunicato che a loro carico poteva essere emanato un decreto di accusa senza ulteriori formalità oppure quelle nei cui confronti era stata promossa l’accusa;

che le suddette persone non sono pertanto oggetto del processo nel quale sono chiamate a deporre;

che nondimeno esse restano coindiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti e non ancora conclusi, la disgiunzione non sopprimendo detta qualità;

che quindi il loro ruolo rimane quello di coindiziati/coaccusati, ciò che esclude la loro audizione in qualità di testi (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 460, in particolare 463; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1175);

che esse non possono nemmeno essere interrogate quali “persone informate sui fatti” [“Auskunftsperson” (cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit., n. 463 e 659a ss.)], tale figura essendo sconosciuta al nostro Codice di procedura penale;

che di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non sia ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di coindiziati/coaccusati il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004 del 21.4.2004; N. SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate quali indiziate/accusate (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc. __________);

che la citazione della qui ricorrente al processo in questione non precisava in quale veste sarebbe stata sentita;

che tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la Corte delle assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP (secondo cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti disgiunti;

che anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP (secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse non riguardando l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;

che invero l’1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato uno scritto alle persone precedentemente citate, tra le quali la qui ricorrente, rendendo loro noto che “(…) – nella misura in cui lei dovesse essere accusata/o o indiziata/o in un procedimento penale connesso con i fatti imputati al dott. PI 2 – lei ha, in applicazione dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi assistere da un avvocato durante la sua audizione. Le anticipo quest’informazione unicamente per evitare che il dibattimento possa subire dei ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi di tale facoltà, presentarsi per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;

che

nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alla

citazione del 25.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in caso

di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata

comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che RI 1 [interrogata

quale indiziata l’1.12.1998, l’8.1.1999 ed il 21.1.1999 (ricorso 4/5.4.2005, p.

1)] verrà sentita quale coindiziata/coaccusata in un procedimento disgiunto,

ciò che comporta il rispetto dei diritti garantiti ad ogni accusato, in

particolare quello di essere assistito da un difensore e di non rispondere

(art. 118 cpv. 2 CPP), facoltà – quest’ultima – che non implica evidentemente

anche il diritto di non presentarsi al dibattimento per il quale è prevista

l’audizione (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc. __________;

  1. MARAZZI, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, in REP. 2000,
  2. 47);

che con giudizio 6.4.2005 questa Camera – adita da PI 2 con ricorso 1.4.2005 – ha annullato, tra l’altro, tutte le citazioni al suo processo inerenti i coindiziati/coaccusati, ordinando alla presidente della Corte di citarli nuovamente, indicando che essi verranno sentiti quali coindiziati/coaccusati in procedimenti disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà essere ordinata la loro immediata comparizione forzata giusta l’art. 117 cpv. 1 CPP (inc. __________);

che pertanto è stata annullata anche la citazione 25.3.2005 di RI 1, la quale verrà citata di nuovo conformemente al suddetto ordine impartito alla presidente della Corte;

che di conseguenza il ricorso può ritenersi evaso in considerazione di quanto sopra esposto, con assegnazione – stante la fondatezza del presente gravame – di congrue ripetibili alla ricorrente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

criminal procedurecitationcoaccusedseveranceright to counselright to remain silentmootnesscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the pre-trial citation was admissible and within the court's competence

Decisione estratta

Yes. The Criminal Appeals Chamber had material competence and the appellant had a legitimate interest to challenge the citation.

Motivazione estratta

The citation was a pre-trial measure issued by the president of the assize court, thus falling under the appeal provision for acts and omissions before the public hearing.

Questione giuridica chiave

Whether RI 1 could be cited as a witness rather than as a coindicted/coaccused person in separate proceedings

Decisione estratta

No. A person who remains a coindicted/coaccused in a severed proceeding cannot be heard as a witness or as an 'informative person'; she must be heard in the procedural capacity of accused and enjoy the corresponding rights.

Motivazione estratta

Severance does not extinguish coaccused status. The cited provisions on absent accused and disciplinary sanctions were inapplicable. The citation also failed to specify the capacity in which RI 1 would be heard, and a later order required new citations indicating the correct status and right to counsel and silence.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was rendered moot by the court's later order of 6 April 2005

Decisione estratta

Yes. The challenged citation had already been annulled in related proceedings and would be reissued correctly, so the present appeal was considered disposed of by the reasons given.

Motivazione estratta

Since the same citation was annulled and the president was ordered to re-cite the persons concerned with proper warnings, the requested relief had effectively been achieved.

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