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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.73
Data decisione, Autorità:
30.05.2005, CRP
Incarto n.
60.2005.73
Lugano
30 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sul ricorso 17/18.3.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
in relazione
alla decisione
di chiusura 17.2.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo con oggetto
la richiesta di assistenza giudiziaria 26.2/15.7.2002 dell’__________ (inc.
ROG __________);
preso atto delle
osservazioni 25/26.4.2005 dell’Ufficio Federale di Giustizia, che riferisce
della richiesta alle autorità __________ circa il loro interesse all’esecuzione
della rogatoria e nel merito si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le
osservazioni 9/10.5.2005 del procuratore pubblico, che prende atto del mancato
riscontro da parte delle autorità __________ e quindi comunica che non è più
intenzione del Ministero pubblico dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria
oggetto del ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
che
dal momento della presentazione a quello dell’evasione della richiesta di
assistenza internazionale è trascorso parecchio tempo, e meglio dal luglio 2002
al gennaio 2005;
che
in considerazione del tempo trascorso, e su invito del Ministero pubblico
ticinese, l’Ufficio Federale di Giustizia ha richiesto alle autorità __________,
con scritto 24.3.2005, di confermare il loro interesse all’evasione della
rogatoria, pena lo stralcio in caso di mancata risposta entro il 20.4.2005;
che
nessuna risposta è pervenuta da parte delle autorità __________, né entro il termine
del 20.4.2005 né fino ad oggi;
che,
come esposto in entrata, preso atto della mancata risposta, l’Ufficio Federale
di Giustizia si rimette al giudizio di questa Camera, mentre che il Ministero
pubblico ticinese non intende dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria;
che
di conseguenza, per effetto del trascorrere del tempo e del mancato riscontro
da parte delle autorità __________, correttamente interpellate dall’Ufficio
Federale di Giustizia, si può concludere che la richiesta di assistenza è divenuta
priva di interesse;
che
pertanto il procedimento può essere stralciato dal ruolo perché divenuto privo
di interesse e di oggetto;
che
in futuro, qualora le autorità __________ dovessero appalesare un interesse,
potranno presentare una nuova domanda di assistenza internazionale;
che,
vista la particolarità del caso, si può prescindere dal prelevare tassa di giustizia
e spese, così come dall’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 1 ss. AIMP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- La
procedura è stralciata dai ruoli.
Di
conseguenza non è data alcuna assistenza alle autorità __________.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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