International mutual legal assistance: standing and proportionality

60.2005.427Altro tribunale9 ott 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a closure decision in international mutual legal assistance concerning the transmission of documents and seizure of a bank account. He argued that the account funds were unrelated to the foreign proceedings, were transparently transferred and declared, and that the measures violated proportionality and speciality. The court held that he had standing, but rejected the merits: the account was sufficiently linked in time and substance to the alleged foreign corruption-related offences, so transmission and seizure were proportionate and not ultra petita. The dual-criminality/speciality complaint was dismissed for lack of motivation. The appeal was rejected and costs were imposed on RI 1.

Massima Omnilex

Art. 80h lit. b AIMP; mutual legal assistance, standing and proportionality of document transmission and seizure: a person directly and personally affected by a mutual assistance measure has standing to appeal. Transmission of bank documents and maintenance of a seizure are admissible where, on the basis of the file, an objective connection between the assets and the foreign offences cannot be excluded and appears plausible. The measures do not breach proportionality merely because the assets were formally transferred or fiscally declared. Objections based on dual criminality or speciality must be specifically reasoned; a merely abstract reference to an alleged discrepancy between foreign and Swiss offences is insufficient (consid. 1, 4-10).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.427

Data decisione, Autorità: 09.10.2006, CRP

Titolo: ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. principio della proporzionalità.

Incarto n. 60.2005.427

Lugano 9 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 15/16.12.2005 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione di chiusura 14.11.2005 emanata dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 27.6.2005 della __________ (inc. Rog. __________);

richiamate le osservazioni 9.1.2006 del procuratore pubblico e 9/10.1.2006 dell’Ufficio federale di giustizia, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 5.10.2004 RI 1 – sulla base delle indicazioni ricevute dal suo commercialista __________ – ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________, dipendenti della banca __________.

Con riferimento alle risultanze istruttorie, in data 11.1.2005 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha promosso l’accusa nei confronti dello stesso __________ per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita aggravata e denuncia mendace (inc. MP __________).

b. A seguito della trasmissione spontanea di informazioni 30.4.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, in data 27.6.2005 la __________ ha inoltrato domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di RI 1 per titolo di concussione, in relazione all’indebito ottenimento – in qualità di responsabile del “progetto __________” dal giugno 1986 all’agosto 1989, dell’“Area __________” dal settembre 1989 al giugno 1990 e del Dipartimento applicazioni della società __________, concessionaria del __________ per il completamento del sistema informatico – di somme di denaro per complessivi sei miliardi di __________ circa da società del consorzio __________. subappaltatrici.

Più in particolare, la __________ ha chiesto di poter accedere al fascicolo processuale di cui all’inchiesta aperta dal Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di __________ (inc. MP.__________) e di ottenere copia degli atti ritenuti rilevanti in ordine ai reati ascritti a RI 1 in __________ e per eventualmente promuovere un procedimento a carico di __________ per titolo di riciclaggio.

c. Con decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 il procuratore pubblico ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità ed ha ammesso la consultazione e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2.), autorizzato la presenza dei rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed alla cernita degli atti (punto 4.1.) ed infine ordinato il sequestro di due relazioni bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).

d. Con gravame 21/22.7.2005 RI 1 è insorto contro l’ordine di sequestro dei fondi depositati sulla relazione n. __________ __________ a lui intestata presso __________ SA __________. Con sentenza 17.10.2005 questa Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile (inc. __________).

e. Con decisione di chiusura 14.11.2005, il procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione inerente le due relazioni bancarie ed il pacchetto azionario nonché degli atti estrapolati in copia dal procedimento penale svizzero, ritenuto che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare anzi utile all’autorità rogante, sia perché connesso con le ipotesi di reato __________ (…) sia perché, con riferimento agli atti dell’inc. MP __________, selezionato in sede di ispezione dalla stessa autorità rogante” (cfr. decisione di chiusura 14.11.2005, p. 2).

f. Con tempestivo gravame, RI 1 si oppone, in via principale, alla trasmissione della documentazione inerente la relazione bancaria n. __________ __________ ed in ogni caso postula il suo immediato dissequestro.

Il ricorrente – ribaditi i fatti già esposti con ricorso 21/22.7.2005 – evidenzia sostanzialmente che i fondi trasferiti sul conto __________ presso __________ SA – regolarmente dichiarati al fisco __________ – sono “(…) certamente – o quanto meno plausibilmente senza che esista il benché minimo indizio in senso contrario – estranei ai fatti oggetto del procedimento penale in __________ in relazione al quale è stata presentata la domanda di assistenza internazionale”; la relativa documentazione bancaria non sarebbe pertanto né utile né necessaria per il procedimento penale __________ ed i fondi ivi depositati non potrebbero nemmeno essere considerati provento di reato (ricorso 15/16.12.2005, p. 6). A suo dire, sarebbe stato lo stesso __________ a creare un collegamento con il conto __________ – di cui conosceva l’esistenza – allo scopo di rendere credibile la sua linea difensiva, volta ad affermare la sua titolarità sui fondi depositati presso Banca __________. I suoi rapporti finanziari con __________ si limiterebbero invece alle sole relazioni aperte presso Banca __________, dove sono effettivamente confluiti 5 miliardi di __________ e sulle quali lo stesso __________ ha operato a suo danno. Segnala da ultimo una presunta incongruenza tra il reato di concussione e quello di abuso di autorità menzionato nella decisione impugnata, in violazione del principio della specialità e della doppia punibilità (cfr. ricorso 15/16.12.2005, p. 8).

g. Con osservazioni 9.1.2006 il procuratore pubblico conclude per la reiezione del gravame. Evidenzia anzitutto che la domanda di assistenza cita un importo di 5 miliardi di __________ basandosi sul contenuto della sua comunicazione spontanea di informazioni, in cui è stato effettivamente tralasciato di indicare il conto __________: il procedimento penale aperto in __________ per titolo di concussione si riferisce per contro ad un importo di circa 6 miliardi di __________, ciò che induce a concludere – unitamente alle circostanze di tempo, alle modalità di trasferimento ed alle dichiarazioni emerse nell’inchiesta da lui condotta – che anche il conto __________ appare di rilievo per il procedimento estero. Con particolare riferimento alla richiesta dell’autorità rogante di sequestrare le somme inerenti i rapporti finanziari tra il ricorrente e __________, sottolinea inoltre che sul citato conto lo stesso __________ possedeva procura e che era tramite quest’ultimo che il ricorrente riceveva tutte le informazioni (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 2). Ritiene pertanto di non essere andato “ultra petita” disponendo il sequestro del conto __________, peraltro ripetutamente citato negli atti la cui trasmissione non è stata contestata. Contesta infine l’asserita incongruenza tra il reato di concussione e di abuso di autorità, aggiungendo peraltro che il ricorrente non contesta la sussistenza di un comportamento punibile anche nel diritto svizzero, segnatamente con riguardo alle altre norme citate nella decisione di entrata in materia (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 3).

h. Con osservazioni 9/10.1.2006 l’Ufficio federale di giustizia ha pure chiesto la reiezione del gravame, rinviando alle sue precedenti osservazioni del 3.8.2005, a quelle del procuratore pubblico ed alla decisione 17.10.2005 di questa Camera.

in diritto

  1. Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Nel presente caso si può dare per pacifica la legittimazione a ricorrere di RI 1 in quanto titolare della relazione bancaria __________ presso __________ SA posta sotto sequestro, ed al contempo anche quale rinviato a giudizio nel procedimento nello Stato rogante: egli è certamente toccato direttamente e personalmente in un interesse degno di protezione dalla misura impugnata.

  2. Il ricorrente ripropone in buona parte le censure precedentemente sollevate con ricorso 21/22.7.2005 contro uno dei dispositivi della decisione di entrata in materia, gravame evaso da questa Camera con decisione 17.10.2005 (inc. __________). In particolare egli adduce l’estraneità dei fondi del conto __________ rispetto alle ipotesi di reato del procedimento estero, in considerazione anche del trasferimento per bonifico, in modo trasparente e fiscalmente dichiarato, dei fondi medesimi. Si tratterebbe di risparmi del ricorrente.

  3. Questa Camera, nella sua decisione del 17.10.2005 (inc. __________), aveva già, a titolo abbondanziale, esaminato il merito della presente vertenza. Si fa riferimento al punto 4. della decisione menzionata; anche dopo un nuovo esame, questa Camera non può che confermarsi in quanto precedentemente evidenziato.

  4. Anzitutto la domanda di assistenza internazionale del 27.6.2006 indica un indebito ammontante a circa sei miliardi, e non unicamente a cinque come indicato dal ricorrente. Nei suoi verbali __________ parla addirittura di un importo superiore (verbale del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc. MP.__________).

  5. Anche le circostanze di tempo contraddicono il ricorrente. L’apertura del conto __________ coincide con l’apertura dell’altro conto presso Banca __________ (per entrambi il 18.4.1996). Il trasferimento dei fondi sui due conti, anche se operato in diversi modi, è vicino nel tempo. E questi trasferimenti sono immediatamente successivi all’inizio del contenzioso aperto a __________.

  6. Il trasferimento dei fondi, in parte in modo ufficiale, in parte no, è pure compatibile con la volontà espressa dal medesimo ricorrente di “occultare una parte congrua del suo patrimonio” (ricorso 15/16.12.2005, p. 2) e con l’ipotesi formulata da , ovvero di eventualmente far trovare alle autorità inquirenti __________ qualcosa (verbale del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc. MP.)

  7. Queste considerazioni, già esposte da questa Camera nella decisione del 17.10.2005 (inc. __________), e non inficiate dal gravame del qui ricorrente, non permettono di escludere, ma anzi rafforzano l’ipotesi di un nesso oggettivo tra gli averi sul conto __________ ed i reati prospettati nel procedimento __________.

  8. In simili circostanze si giustifica sia la trasmissione dei documenti relativi alla relazione __________ sia il mantenimento del sequestro sulla stessa relazione.

  9. Per quanto esposto, non si può ritenere che la trasmissione dei documenti ed il mantenimento del sequestro del conto __________ violino il principio della proporzionalità o dell’adeguatezza, o che siano stati adottati “ultra petita”.

  10. Nel proprio gravame (ricorso 15/16.12.2005, p. 8), il ricorrente adduce infine l’esistenza di un’incongruenza tra le ipotesi di reato per cui l’autorità __________ procede (concussione) e l’art. 312 CPS menzionato nella decisione di chiusura, senza però motivarla. Premesso che la decisione di chiusura (come in precedenza anche la decisione di entrata in materia) fanno riferimento anche agli art. 158, 181 e 305 bis CP, la censura non è motivata in quanto il ricorrente non indica come e perché sarebbero violati il principio della doppia punibilità e di specialità.

  11. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 2'150.-- (duemilacentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

  3. Rimedio di diritto

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).

  1. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

mutual legal assistancestandingproportionalitybank seizuredocument transmissiondual criminalityspecialitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing to appeal the mutual assistance measures

Decisione estratta

Standing was accepted because he was directly and personally affected as holder of the seized bank relationship and as a person prosecuted abroad.

Motivazione estratta

He satisfied the requirement of direct personal detriment and a protected interest under Art. 80h lit. b AIMP.

Questione giuridica chiave

Whether transmission of the bank documents and maintenance of the seizure violated proportionality or necessity

Decisione estratta

No violation was found; transmission and continued seizure were justified.

Motivazione estratta

The court held that the funds and account were sufficiently connected in time and substance to the foreign allegations, so the measures were neither disproportionate nor ultra petita.

Questione giuridica chiave

Whether the reference to foreign and Swiss offences created a dual-criminality or speciality problem

Decisione estratta

The objection failed because it was insufficiently reasoned.

Motivazione estratta

The appellant did not explain concretely how the cited offences and legal bases would violate dual criminality or speciality.

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