Access to criminal file denied to cantonal authority

60.2005.409Altro tribunale15 dic 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal permits office requested access to interrogation records from a criminal case against PI 2 in order to launch a contravention procedure under the cantonal cannabis legislation. The Criminal Chamber held that the office, together with the legal office, was itself an administrative authority competent to apply the relevant penal rules, so it could access the records without relying on the special inspection provision of Art. 27 CPP. The application was therefore dismissed, and no court fee or costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 27 CPP; access to criminal files by administrative authorities enforcing cantonal penal legislation. Where a cantonal authority is itself charged with applying a cantonal penal norm and deciding the sanctioning procedure under the relevant enforcement framework, access to the criminal file is not governed by the exceptional file-inspection rule of Art. 27 CPP. Such access follows from the authority’s function in the application of the penal provision, provided the legal order entrusts it with the enforcement and sanctioning task; the request for authorization under Art. 27 CPP is then unnecessary and must be rejected (consid. 7-9).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.409

Data decisione, Autorità: 15.12.2005, CRP

Titolo: istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

Incarto n. 60.2005.409

Lugano 15 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/30.11.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia dei verbali di interrogatorio di PI 2, __________, in relazione al procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________ per titolo di contravvenzione alla LStup;

premesso che la richiesta di ricevere copia dei verbali di PI 2 è stata indirizzata direttamente al Ministero pubblico in data 18/22.11.2005, e che la stessa è stata trasmessa a questa Camera con scritto 28/30.11.2005 del procuratore pubblico Marco Villa;

richiamate le osservazioni 9/12.12.2005 di PI 2, che non si oppone alla trasmissione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per contravvenzione alla LStup per avere, oltre che consumato marijuana, anche coltivato, a __________ nel 2005, quindici piante di canapa il cui prodotto era destinato al suo consumo personale come sostanza stupefacente. Considerato come simile coltivazione potrebbe rappresentare una violazione della legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan, RS TI 6.1.3.3.4) del 24.6.2002, entrata in vigore l’1.2.2004, si è proceduto ad una segnalazione al Dipartimento istante.

  2. Avendo ricevuto un rapporto di segnalazione, l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione chiede al Ministero pubblico, con scritto 18.11.2005, di ricevere copia dei verbali dell’incarto penale a carico di PI 2, così come di altre persone, al fine di avviare la procedura contravvenzionale.

  3. Nel suo scritto 28/30.11.2005 di trasmissione della richiesta, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente la domanda dell’Ufficio istante, chiedendo di esaminare se la stessa sia sussumibile all’art. 27 CPP, ed in caso affermativo se sia il caso di rilasciare un’autorizzazione generale. PI 2 non si è opposto alla richiesta dell’Ufficio istante.

  4. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

  5. Nel presente caso, l’art. 15 Lcan dispone, sotto la norma marginale “Sanzioni”, al cpv. 1 che “le contravvenzioni alla legge ed al regolamento sono punite con la multa sino a CHF 100'000.--“, ed al cpv. 2 che “la procedura contravvenzionale è retta dalla legge di procedura per le contravvenzioni”.

Il regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan, RS TI 6.1.3.3.5) stabilisce che l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione è l’autorità competente per l’applicazione della Lcan (art. 1 cpv. 1 Rcan), mentre l’Ufficio giuridico (della stessa Sezione) decide le sanzioni previste dall’art. 15 Lcan (art. 1 cpv. 2 Rcan).

  1. L’art. 15 cpv. 1 Lcan è una contravvenzione penale di diritto cantonale, possibile in virtù dell’art. 335 cifra 1 CP. L’art. 15 cpv. 2 Lcan rinvia alla legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) che si applica alle contravvenzioni di diritto federale o cantonale attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LPContr).

  2. Con la richiesta qui in esame, l’Ufficio dei permessi agisce quale autorità chiamata ad applicare la Lcan, nell’intento di avviare le procedure contravvenzionali per violazione dell’art. 15 Lcan, ritenuto che la decisione spetterà all’Ufficio giuridico, riservate le vie di ricorso previste dalla LPContr. L’Ufficio istante e l’Ufficio giuridico agiscono quali autorità amministrative chiamate ad applicare una norma penale (amministrativa) cantonale.

  3. In virtù di questa situazione, l’accesso agli atti da parte dell’Ufficio dei permessi e dell’Ufficio giuridico è dato in quanto autorità di applicazione delle norme penali, senza necessità di far capo all’art. 27 CPP.

  4. L’istanza, utile in quanto ha permesso di chiarire la situazione creatasi a seguito dell’adozione e della messa in vigore della Lcan, va respinta, senza carico di tassa di giustizia e di spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la Lcan, la LPContr ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

-.

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

file accesscriminal recordsadministrative authoritycannabis regulationcontravention procedurecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant had a legitimate legal interest under Art. 27 CPP to inspect and copy the criminal file.

Decisione estratta

No. The court held that the cantonal permits office and the legal office could access the file as administrative authorities applying penal norms, so recourse to Art. 27 CPP was unnecessary.

Motivazione estratta

Because the offices were competent authorities for enforcing the cantonal cannabis regime and its sanctions, access followed from their regulatory function rather than from the exceptional file-inspection provision.

Questione giuridica chiave

Whether the request for file access should be granted without costs.

Decisione estratta

The request was rejected, and no court fee or costs were charged.

Motivazione estratta

The application was useful only to clarify the institutional framework after the new cantonal cannabis legislation entered into force; this did not justify granting the requested access.

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