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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.398
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comandante della polizia quale istante.
Incarto n.
60.2005.398
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/18.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti degli incarti penali MP __________
a carico di un agente di polizia cantonale;
premesso che la richiesta è stata indirizzata direttamente al
Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data
18.11.2005;
ritenuto il parere favorevole del procuratore pubblico PI 1,
espresso nella lettera di trasmissione del 18.11.2005;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali, MP __________
per titolo di abuso di autorità e MP __________ per titolo di lesioni semplici,
subordinatamente vie di fatto ed abuso di autorità. A seguito della promozione
dell’accusa del __________, il CdS ha aperto due inchieste disciplinari
affidando gli accertamenti al Comando della polizia cantonale. Per questo
motivo, è richiesto l’accesso agli atti.
-
Come
esposto in entrata, PI 2, interpellato tramite il patrocinatore, non ha
presentato osservazioni, mentre il procuratore pubblico ha dato il proprio
preavviso favorevole.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
L'istante
è stato incaricato da parte del CdS di svolgere l’inchiesta amministrativa a
carico dei __________. La delega è ammissibile e legale sulla base degli art.
37 cpv. 2 LORD e 28 cpv. 5 RELORD. L’istante è pertanto legittimato.
-
Ci
si può chiedere se l’esistenza di inchieste amministrative per i medesimi fatti
costituisca un interesse giuridico legittimo.
A
proposito va ricordato che i due procedimenti (quello amministrativo e quello
penale) perseguono scopi diversi: il corretto svolgimento della funzione e
l'immagine dell'amministrazione verso il pubblico quello disciplinare; la
tutela dell'ordine pubblico quello penale (cfr. anche RHINOW/KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I).
Neppure i principi generali che reggono il diritto penale trovano sempre
identica applicazione in sede disciplinare, in particolare nella valutazione
della gravità di un comportamento sanzionabile e nella finalità che il
provvedimento persegue.
I
due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione
disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr.
B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519
ss). Ciò nondimeno, l’esistenza di un procedimento amministrativo per i
medesimi fatti dell’inchiesta penale rappresenta un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
-
All’istante,
ai fini di un corretto assolvimento del mandato affidatogli dal CdS, va riconosciuta,
nei limiti posti dalle esigenze dell'inchiesta penale, la facoltà di chiedere a
chi di dovere l'aggiornamento sulle risultanze del procedimento anche prima
della fine di quest’ultimo.
-
L’istanza
è quindi accolta. Ritenuto che il procedimento penale è tuttora in fase
istruttoria, la scrivente Camera delega al procuratore pubblico il compito di
fissare i tempi e le modalità d'accesso ai singoli atti, compresa la facoltà di
estrarne fotocopie, tenendo conto degli specifici bisogni dell'inchiesta
penale, dei diritti della difesa e di terzi. Considerata la qualifica della
persona incaricata dell’inchiesta amministrativa, non dovrebbero sorgere dubbi
sul rispetto del segreto d'ufficio.
-
Visto
il particolare caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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