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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.366
Data decisione, Autorità:
12.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.366
Lugano
12 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.10/2.11.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di due incarti
penali presso la Pretura penale (inc. __________), uno dei quali ora pendente
presso la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello
(CCRP, inc. __________);
ritenuto che con scritto 3.11.2005 questa Camera ha richiesto alla
Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo, con riferimento
all’art. 27 CPP;
considerato che il 25/28.11.2005 la Pretura istante ha trasmesso gli
scritti delle parti alla causa civile in relazione al richiamo;
richiamate le osservazioni 5.12.2005 del procuratore pubblico Moreno
Capella, che non si oppone alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente una procedura civile tra __________ (inc. __________).
In questo contesto, il pretore ha ammesso il richiamo di due incarti dalla
Pretura penale, uno nel frattempo pendente presso la CCRP.
-
Le
parti non si oppongono al richiamo, ammesso dal pretore. Anche il procuratore
pubblico non si oppone.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche
in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali
diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al
procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato
accesso agli atti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite, è data una connessione
tra la procedura civile e gli atti probabilmente acquisiti nell’incarto penale,
anche se le parti non sono le medesime. Non ci sono quindi interessi di terzi
da tutelare.
-
L’istanza
è accolta. Gli incarti saranno trasmessi alla Pretura istante direttamente
dalla CCRP, e la Pretura, dopo averli messi a disposizione delle parti, li
ritornerà alla CCRP entro tre mesi.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti.
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Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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