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Numero d'incarto:
60.2005.349
Data decisione, Autorità:
16.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. pretura penale quale istante.
Incarto n.
60.2005.349
Lugano
16 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2005 presentata dalla
IS 1
con la quale chiede la pronuncia della decadenza, a favore dello
Stato, della cauzione di CHF 5'000.-- prestata da PI 2, cittadino __________,
__________;
richiamate le osservazioni 23/24.10.2005 del sostituto procuratore
pubblico Clarissa Torricelli, che postula l’accoglimento dell’istanza;
considerato che la Pretura penale ha provveduto a trasmettere
l’incarto;
ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto a carico di PI 2 un
procedimento penale per appropriazione indebita (inc. MP __________), sfociato
in un decreto d’accusa dell’8.3.2004 (DA __________) con una proposta di pena di
tre mesi di detenzione (sospesa condizionalmente per anni due), al versamento
di un importo alla parte civile ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese.
-
A
seguito dell’opposizione, l’incarto e l’importo della cauzione sono stati
trasmessi alla Pretura penale, per i suoi incombenti (AI 1 e 2, inc. __________).
A seguito della citazione 27.8/11.9.2004, il presidente della Pretura penale ha
fissato il dibattimento per il giorno 10.3.2005 (AI 11 e 12, inc. __________). Alla
data fissata, PI 2 non si è presentato al dibattimento, di modo che il
presidente della Pretura penale ha proceduto nelle forme contumaciali, condannandolo
alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per due anni, al
rimborso dell’importo di CHF 67'281.10 alla parte civile ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese per complessivi CHF 450.-- (AI 16, inc. __________).
-
Con
la presente istanza la Pretura penale chiede la decadenza, a favore dello
Stato, della cauzione.
-
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità
giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il
suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, p. 525, n. 2451-2454, in particolare nota 221). In questi
termini anche secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP la cauzione decade a favore dello
Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente
il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura
privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope
legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso. La parte
civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione
prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se
é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà
risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP). La successiva sentenza di
decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo
l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha
quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che
la cauzione é decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i
presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi
arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente
intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi casi, la
restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta
delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4
CPP).
-
Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte,
costituisce pertanto condizione e causa di decadenza della cauzione a favore
dello Stato. Il suo silenzio in questa sede non può che confortare tale
impressione. Di conseguenza va attestata la decadenza a favore dello Stato
della cauzione di CHF 5'000.-- prestata da PI 2.
-
L’istanza
è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese di questa sede.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L'istanza
è accolta.
§ Pertanto
la cauzione di CHF 5'000.-- prestata da PI 2, __________, è dichiarata decaduta
a favore dello Stato.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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