Untimely indemnity request after acquittal

60.2005.343Altro tribunale27 lug 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

IS 1 and IS 2, represented by PR 1, requested compensation after being acquitted in criminal proceedings. The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the request was filed more than one year after the acquittal became final and was therefore inadmissible. It also held that the compensation procedure is free of charge, so no court fees or expenses were levied.

Massima Omnilex

Art. 317 ss CPP; Art. 320 cpv. 1 et 5 CPP; compensation claim after acquittal and time limit. The indemnity request of an acquitted accused must be filed within one year from the abandonment of proceedings or from the acquittal judgment’s finality. The period starts at the latest when the judgment becomes res judicata; a request lodged thereafter is inadmissible as late. The compensation procedure is gratuitous, so no court fees or expenses are charged (consid. on timeliness and gratuitousness).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.343

Data decisione, Autorità: 27.07.2006, CRP

Titolo: istanza di indennità per ingiusto procedimento. ricevibilità.

Incarto n. 60.2005.343

Lugano 27 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11/12.10.2005 presentata da

IS 1 IS 2 entrambi patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.9.2004 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 13/14.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con relativi atti di accusa 4.7.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e IS 2 – padre rispettivamente figlio – siccome accusati di truffa “(…) per avere, in qualità di organo materiale e formale della __________ SA, __________ (in seguito __________ SA), chiesto ed ottenuto indebitamente dalla __________, il versamento di indennità assicurative per complessivi Frs. 82'260.- (Frs. 73'320.- a titolo di indennità per disoccupazione parziale e Frs. 8'940.-, a titolo di indennità per intemperie) dichiarando, in urto con la verità, mediante produzione di falsi conteggi, di avere subito una perdita di ore di lavoro pari a ca. il 21% (per quanto attiene alla disoccupazione parziale) e, rispettivamente, al 47% (per quanto si riferisce alle indennità per intemperie), mentre in realtà i dipendenti avevano continuato a lavorare” e di falsità in documenti “(…) per avere presentato alla __________ dei falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti della __________ SA per disoccupazione parziale e a causa di intemperie, al fine di perpetrare la truffa” (ACC __________; ACC __________);

che con medesimo atto di accusa il magistrato inquirente ha inoltre accusato IS 1 di violazione della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri “per avere favorito il soggiorno illegale della cittadina __________ __________, alloggiandola presso un appartamento di sua proprietà, sito a __________, sebbene la __________ fosse sprovvista dei necessari permessi di soggiorno e di lavoro” e di contravvenzione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente “per avere contravvenuto intenzionalmente alle disposizioni legali in vigore, incenerendo abusivamente dei rifiuti di cantiere (legno, sacchi di cemento vuoti, plastiche, polistirolo, ecc.) all’aperto, sul fondo di sua proprietà, sito a __________, in __________, in luogo che presso gli appositi impianti” (ACC __________);

che con giudizio 23.9.2004 la suddetta Corte ha assolto entrambi gli istanti da tutte le imputazioni;

che con l’istanza in esame IS 1 e IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'000.-- (oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per i procedimenti di ricorso dinanzi a questa Camera contro i relativi atti di accusa, l’importo di CHF 30'000.-- (oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per il procedimento penale dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________, l’importo di CHF 3'000.-- (oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per il presente procedimento e l’importo di almeno CHF 10'000.-- per danni materiali e torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che a’ sensi dell'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;

che l’istanza in esame – introdotta in data 11/12.10.2005 – si riferisce alla sentenza di assoluzione 23.9.2004 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________);

che nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso per cassazione nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio, di modo che da quel momento è divenuto definitivo;

che il termine di prescrizione di un anno è pertanto cominciato a decorrere, al più tardi, il 29.9.2004, ovvero il giorno successivo a quello della crescita in giudicato della sentenza di assoluzione;

che di conseguenza l’istanza è irricevibile siccome tardiva;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

criminal compensationadmissibilitytime limitacquittalforfeiturecostsgratuitous procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for compensation after acquittal was filed within the statutory one-year time limit.

Decisione estratta

The request was filed after the one-year period and is therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 320(1) CPP, the compensation request must be submitted within one year from the abandonment of proceedings or acquittal judgment. The acquittal became final no later than 2004-09-29, so the request filed on 2005-10-11/12 was late.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged in the compensation proceedings.

Decisione estratta

No court fees or costs are levied because the compensation procedure is free of charge.

Motivazione estratta

Art. 320(5) CPP makes the indemnity procedure gratuitous.

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