AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.310
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. pretura penale quale istante.
Incarto n.
60.2005.310
Lugano
10 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 19/20.9.2005
presentata dalla
IS 1
con la quale chiede la pronuncia della decadenza a favore dello
Stato della cauzione di CHF 10'000.-- prestata da PI 1, cittadina __________
domiciliata a __________ (patr. da avv: __________, __________);
richiamate le osservazioni 21/22.9.2005 del procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, che postula l’accoglimento dell’istanza;
richiamate altresì le osservazioni 3/4.10.2005 di PI 1, che chiede
di respingere l’istanza;
considerato che la Pretura penale ha provveduto a trasmettere
l’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto a carico di PI 1 un procedimento
penale per falsità in documenti, ev. mancata truffa, sub. tentata (inc. MP __________).
PI 1, arrestata il 12.3.2004, è stata scarcerata in data 30.3.2004 contro
versamento di una cauzione di CHF 10'000.--, l’elezione di domicilio presso il
suo difensore e l’impegno ad astenersi dal contattare persone coinvolte nella
fattispecie oggetto dell’inchiesta (cfr., verbale 30.3.2004, p. 10, AI 15, inc.
MP __________).
-
Alla
fine dell’istruttoria formale, con decreto d’accusa 20.7.2004 (DA __________) il
procuratore pubblico ha proposto la condanna di PI 1 alla pena di tre mesi di
detenzione (sospesa condizionalmente per anni tre), all’espulsione dal
territorio svizzero per tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, siccome ritenuta colpevole di falsità in documenti (AI 31, inc. MP
__________). Nella parte destinata alla distinta spese, il DA __________ prevede
la restituzione all’accusata dell’importo di CHF 9'200.-- alla sua crescita in
giudicato.
-
In
data 2.8.2004, il patrocinatore di PI 1 ha cautelativamente notificato formale
opposizione al decreto d’accusa, non avendo avuto nessun riscontro da parte
della cliente (AI 32, inc. MP __________).
-
A
seguito dell’opposizione, l’incarto e l’importo della cauzione sono stati trasmessi
alla Pretura penale, per i suoi incombenti (AI 1 e 2, inc. MP __________). Con
citazione 27.9.2004, il presidente della Pretura penale ha fissato il dibattimento
per il giorno 23.11.2004 (AI 8, inc. __________), poi spostato d’ufficio per il
giorno 15.12.2004 (AI 10, inc. __________) e quindi anticipato al 14.12.2004
(AI 11, inc. __________). A richiesta del patrocinatore, considerato come
l’accusata abbia espresso la volontà di partecipare al dibattimento (AI 12,
inc. __________), lo stesso è stato infine posticipato al 15.2.2005 (AI 13,
inc. __________). In quella data, l’accusata non si è presentata al
dibattimento, di modo che il presidente della Pretura penale ha proceduto nelle
forme contumaciali, condannando PI 1 alla pena di tre mesi di detenzione
sospesi condizionalmente per tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese.
-
Con
la presente istanza la Pretura penale chiede la decadenza, a favore dello
Stato, della cauzione.
-
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità
giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il
suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, p. 525, n. 2451-2454, in particolare nota 221).
Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli
eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il
condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura
privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope
legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
La
parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione
prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se
é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà
risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,
limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento in
cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae
al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della
cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. sentenza GIAR 26.8.1993 in re.
K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112 cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978 p. 258 ss.), chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito
nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno
ripreso sostanzialmente il contenuto -, aveva ritenuto che secondo la procedura
ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato
in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della
cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato
nelle forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del
comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi
all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto
ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda
il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore
l'1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato
l'ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.
-
Nei
confronti di il procuratore pubblico ha emesso il citato decreto d'accusa
20.7.2004 (DA __________) ed ha proposto la sua condanna per falsità in
documenti alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, alla pena accessoria (da espiare) dell'espulsione
dal territorio svizzero per un periodi di tre anni ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese di complessivi CHF 800.--. Contro questo decreto, per i
motivi già indicati, l'accusata ha interposto opposizione, ottenendo la
pronuncia della conferma della pena privativa della libertà, parimenti posta al
beneficio della sospensione condizionale, venendo meno la pena accessoria
dell’espulsione.
-
In
queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto sopra esposte, in
conformità alla giurisprudenza di questa Camera (decisione 21.11.1996, inc.
60.1996.244; decisione 19.12.2001, inc. 60.2001.351; decisione 9.10.2002, inc.
60.2002.266), si giustifica non far decadere totalmente la cauzione prestata dall’istante
a favore della Stato, ma di ordinarne la restituzione nelle mani del suo patrocinatore.
Si può infatti escludere che PI 1 abbia inteso sottrarsi all'applicazione di
possibili mezzi coercitivi. Ipotesi che nel caso in esame, già per l'esistenza
di un decreto d'accusa che prevede la sospensione condizionale della pena
detentiva, può invero essere esclusa. Del resto esigere per la restituzione della
cauzione lo spurgo della contumacia (art. 112 cpv. 4 CPP), oltre che contrario
al principio dell'economia processuale, urterebbe il principio della
proporzionalità, in quanto ben difficilmente il rifacimento del processo
comporterebbe per l'interessata conseguenze più gravi (cfr., al proposito anche
decisione 14.7.1997, inc. 60.97.40).
La
mancata comparsa al dibattimento, malgrado avesse dichiarato la volontà di parteciparvi
(per il tramite del proprio legale, AI 12, inc. __________) ottenendo in tal
modo uno spostamento della data del processo, privando così il giudice della
sua presenza benché regolarmente citata, giustifica la decadenza parziale della
cauzione a favore dello Stato, a concorrenza di CHF 3'000.--.
- L'istanza
è parzialmente accolta. La cauzione decade a favore dello Stato solo a concorrenza
di CHF 3'000.--. Il saldo, dedotte tasse di giustizia e spese (CHF 1'600.--, AI
15 inc. __________) eventualmente non ancora solute, viene restituito a PI 1
per il tramite del proprio patrocinatore. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese di questa sede.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 112 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L'istanza
è parzialmente accolta.
§ Pertanto
la cauzione di CHF 10'000.-- prestata da PI 1, __________, decade a favore dello
Stato solo a concorrenza di CHF 3'000.--. Il saldo, dedotte le tasse di
giustizia e le spese eventualmente non solute, è restituita a PI 1, __________,
per il tramite del suo legale.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
1 patr. da: PR
1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster