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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.307
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.307
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
17.8/19.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale MP __________
in relazione ad una procedura esecutiva pendente presso la Pretura istante
(inc. EF.__________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 19.9.2005;
richiamate le osservazioni 19.9.2005 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti contenute nella lettera di trasmissione, con la quale chiede di
limitare l’accesso ai soli atti riguardanti direttamente il denunciato e la __________
SA;
ritenuto che con scritto 20.9.2005 questa Camera ha chiesto alla
Pretura istante di specificare il nesso tra l’incarto richiamato e la pendente procedura
esecutiva, nell’ottica dell’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 21.9.2005 della Pretura istante, che
precisa come, secondo gli attori in causa, le parti coinvolte nell’azione
esecutiva e nel procedimento penale sono le medesime, in quanto il procedimento
penale per titolo di truffa ha preso le mosse dalla denuncia presentata da __________
e da __________ __________ contro PI 3 e PI 2 in relazione all’acquisto di
merce par la società __________ SA;
richiamate le osservazioni 26.9.2005 del procuratore pubblico che,
preso atto dello scritto della Pretura, evidenza come comunque non tutti gli
atti dell’incarto penale siano relativi alla __________ SA;
preso atto delle osservazioni 3/4.10.2005 del patrocinatore di PI 3,
che conclude all’accoglimento dell’istanza di richiamo dell’incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
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Presso
la Pretura istante è pendente una procedura esecutiva (EF.__________) per
l’ammissione o meno del credito di PI 2 per salari nella graduatoria del
fallimento della __________ SA. Nel quadro di tale procedura il pretore ha
ammesso il richiamo dell’incarto penale MP __________, relativo ad un
procedimento per titolo di truffa in relazione ad acquisti della __________ SA.
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Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha formulato delle riserve sulla
trasmissione dell’intero incarto. PI 2 ha chiesto di accogliere il richiamo del
documento. PI 2 non ha presentato osservazioni.
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Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
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Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
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si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
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è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
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è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
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Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una
connessione tra la procedura civile e quella penale, senza particolari
limitazioni, ritenuto che anche i testi sentiti permettono indirettamente di
determinare i rapporti di PI 2 con la società __________ SA. L’incarto MP __________
viene trasmesso alla Pretura istante direttamente da questa Camera.
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La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti.
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Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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