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Numero d'incarto:
60.2005.262
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
Incarto n.
60.2005.262
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici,
Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.7/9.8.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia nell’incarto
penale a carico di PI 2, __________ (inc. __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al comando della Polizia
cantonale, poi trasmessa al Ministero pubblico e da questo spedita per
competenza a questa Camera in data 8/9.8.2005;
ritenuto che in data 10.8.2005 questa Camera ha chiesto all’__________
di precisare la pertinenza del richiamo;
ritenuto che __________, con scritto 16/19.8.2005, ha precisato che
la richiesta di visione degli atti è fatta in qualità di __________, per
eventualmente procedere ad un regresso nei confronti del responsabile delle
lesioni riportate dal suo assicurato;
richiamato lo scritto di trasmissione del Ministero pubblico del
8/9.8.2005 con il quale il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna
comunica di non aver obiezioni alla trasmissione della copia del rapporto di polizia
del 29.4.2005;
preso atto che PI 2 e PI 3 non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In
relazione ai fatti accaduti il __________ a __________, ed alle lesioni riportate
dal suo assicurato PI 3 ad opera della moglie PI 2, l’assicurazione sta
valutando la possibilità di un eventuale regresso. Per questo chiede copia del
rapporto di polizia dell’incarto penale.
-
L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
-
Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della compagnia istante a conoscere gli atti
dell’inchiesta condotta in relazione ai fatti oggetto del sinistro. Questo a
maggior ragione ritenuto che non sono state sollevate obiezioni dalle persone
coinvolte.
-
L'istanza
va pertanto accolta. Oltre al rapporto di polizia del __________ (inc. MP __________)
viene allegato alla presente decisione anche il decreto di non luogo a procedere
(NLP __________) del __________.
In
considerazione dell’art. 32 LPGA, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia
e di spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L’istanza
è accolta.
2.Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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