Partial indemnity for criminal defence costs after acquittal

60.2005.227Altro tribunale25 gen 2006Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant, acquitted in a criminal proceeding, requested compensation for defence fees incurred in the proceedings. The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal accepted the application only in part. It held that an acquitted accused is entitled to indemnity under Art. 317 CPP, but that the compensable fees must correspond to a reasonable and ordinary defence in a case of this type. Because the claimed hours were deemed excessive, the court reduced the reimbursable legal work to 7 hours 22 minutes and awarded CHF 2,244.15, plus 5% interest from 11 July 2005. No court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 317 ss. CPP; indemnity for defence costs after acquittal. The acquitted accused has a right to indemnity comprising counsel fees, material loss and moral injury, but counsel fees are reimbursable only insofar as they correspond to a regular, orderly and reasonable conduct of the mandate. In fixing the fee, the court reviews the bill against the tariff and allows only work that a diligent criminal lawyer would normally have expended in a case of analogous complexity; time actually spent is not decisive. Expenses and VAT are added to the approved fee; no justice fee is levied in indemnity proceedings (Art. 320 cpv. 5 CPP).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.227

Data decisione, Autorità: 25.01.2006, CRP

Titolo: istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Incarto n. 60.2005.227

Lugano 25 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2005 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 21.7.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 21.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento “(…) per avere, ad __________, presso il suo domicilio in __________, nel periodo agosto 2003 – gennaio 2004, nonostante fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado le ripetute diffide da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da impedirne l’esecuzione ai responsabili del menzionato Ufficio” (DA __________);

che con scritto 4/7.3.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

che con decisione 30.6.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'657.30, oltre interessi, per spese di patrocinio;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'657.30 [di cui CHF 3'155.-- di onorario (12 ore e 37 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 244.-- di spese e CHF 258.30 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 11/12.7.2005)];

che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli scritti (di poche righe), alla preparazione del dibattimento (che non ha imposto particolari approfondimenti fattuali e/o giuridici, circostanza che l’istante peraltro non sostiene), al dibattimento (apertosi alle ore 9.10 e riapertosi, per la motivazione e la lettura del dispositivo, alle ore 11.05), all’esame della sentenza (non motivata) ed alla redazione dell’istanza di indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);

che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 22 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'841.65, di cui 110 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto), 7 minuti (come esposto) inerenti la telefonata di data 25.2.2005, 90 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 200 minuti inerenti la trasferta a Bellinzona ed il dibattimento, 5 minuti inerenti l’esame della sentenza e 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza in esame;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 244.--, approvate come indicate;

che l’IVA ammonta a CHF 158.50;

che alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005, come domandato;

che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the acquitted accused was entitled to indemnity for defence costs under Art. 317 et seq. CPP.

Decisione estratta

Yes, but only in part: the applicant was entitled to reimbursement of legal fees, expenses and VAT in the reduced amount considered reasonable.

Motivazione estratta

Under Art. 317 CPP, an acquitted accused is entitled to indemnity. The court reviews the bill of costs against the fee tariff and allows only fees corresponding to a regular, orderly and reasonable conduct of the mandate. The claimed hours were objectively excessive for a simple case, so the compensable time was reduced.

Questione giuridica chiave

How much of the claimed legal fees and expenses should be reimbursed.

Decisione estratta

CHF 2,244.15 plus 5% interest from 2005-07-11 was awarded; court costs were not levied.

Motivazione estratta

The claimed tariff basis was accepted, but the time spent was reduced to 7 hours 22 minutes. Expenses and VAT were then added, resulting in the awarded sum.

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