Access to case files for scientific research granted

60.2005.211Altro tribunale5 ott 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal granted a university researcher's request to inspect prosecution files concerning bridge-related suicides for a scientific prevention project. The court accepted scientific and public interest as a legitimate basis under Art. 27 CPP, but required that inspection occur at the public prosecutor's office, that the data be processed anonymously, and that all persons involved sign confidentiality undertakings. The prosecutor's practical objections were accommodated through these procedural limits. Court fees and costs were charged to the applicant.

Massima Omnilex

Art. 27 CPP; scientific access to criminal case files for research purposes; the Chamber may authorize inspection where the applicant shows a legitimate legal interest, including a scientific interest that is recognized as sufficient when it outweighs the personal rights of persons involved in the proceedings. The court may fix protective modalities under Art. 27 CPP, in particular limiting consultation to the prosecuting authority, requiring anonymization and confidentiality undertakings, and restricting use of the data to the stated research purpose. Personal data may not be disclosed or reused for extraneous purposes; practical organizational constraints may justify tailored access conditions (consid. 4-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.211

Data decisione, Autorità: 05.10.2005, CRP

Titolo: istanza di ispezione degli atti. università/praticante quali istanti.

Incarto n. 60.2005.211

Lugano 5 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/30.6.2005 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti degli incarti relativi a suicidi messi in atto da ponti nel quadro di un progetto di ricerca “Prevenzione suicidio dai ponti”;

richiamate le osservazioni 6/7.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che segnala tutta una serie di difficoltà, informatiche, materiali, di personale e giuridiche, e consente per il resto all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Presso l’IS 1 dell’Università di __________ è in atto un progetto di ricerca denominato “Prevenzione suicidio dai ponti” su incarico dell’Ufficio federale delle strade. Della ricerca sono responsabili il prof. __________ __________ ed il Dr. __________ __________. Con l’istanza qui in esame, il med. pract. __________ __________ chiede l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti relativi ai suicidi dai ponti per il periodo dal 1990 al 2004, garantendo una trattazione anonima dei dati.

2.Nelle proprie osservazioni il procuratore generale ha sottolineato le difficoltà a reperire gli incarti di suicidio prima del 1999, ovvero prima del momento dell’introduzione del sistema informatico, nonché le difficoltà di selezionare, tra gli incarti di suicidi, quelli relativi ai ponti, come pure la difficoltà ad effettuare il recupero degli incarti, suddivisi in diversi archivi. Giuridicamente poi il procuratore generale si chiede se non vada richiesto il consenso degli eredi per permettere l’accesso agli atti. Sul principio, nulla osta da parte del Ministero pubblico, a condizione che l’esame e la ricerca degli incarti venga effettuato ad opera degli istanti e che questi concedano al Ministero pubblico il tempo necessario per recuperare gli incarti.

  1. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

  2. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP, oltre che un interesse pubblico, considerato chi abbia richiesto la ricerca e le finalità perseguite.

  3. Per motivi organizzativi, l’accesso agli incarti dovrà avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a sua disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate dalle autorità coinvolte. Chi materialmente procederà a consultare gli incarti, così come chi elaborerà i dati, dovrà sottoscrivere un impegno al mantenimento del segreto professionale e d’ufficio. I dati dovranno essere trattati in modo anonimo e non riconoscibile.

Va da sé che i dati raccolti non potranno essere usati per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

  1. L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. La tassa di giudizio di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF 70.-- (settanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

access to filesscientific researchanonymizationconfidentialitylegitimate interestpublic interestprosecution filescourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether access to criminal case files could be granted for a scientific research project under Art. 27 CPP.

Decisione estratta

Yes. A scientific interest, together with the public-interest context of the project, constituted a legitimate legal interest outweighing the personal rights involved.

Motivazione estratta

The court found the statutory conditions met and held that scientific research can qualify as a valid ground under Art. 27 CPP, especially given the public purpose of the project.

Questione giuridica chiave

What modalities should govern inspection of the files and protection of personal data.

Decisione estratta

Inspection had to take place at the public prosecutor's office, using available computerized data and subject to organizational constraints; all persons involved had to keep professional and official secrecy, and the data had to remain anonymous and non-identifiable.

Motivazione estratta

Because of practical and organizational difficulties, the court limited access to consultation at the prosecutor's office and imposed confidentiality and anonymization safeguards.

Questione giuridica chiave

Who bears the court fee and costs.

Decisione estratta

The applicant had to bear the court fee and costs because it occasioned them.

Motivazione estratta

The application was granted only under conditions, but costs were allocated to the applicant as the causing party.

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