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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.180
Data decisione, Autorità:
26.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. OSC quale istante.
Incarto n.
60.2005.180
Lugano
26 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 15/17.6.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad
ottenere copia della perizia clinica prolata dal dr. med. __________ nel
quadro del procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le
osservazioni 21/22.6.2005 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che esprime
parere favorevole alla richiesta;
richiamate le
osservazioni 22/23.6.2005 del patrocinatore di PI 2, per la quale non ci sono obbiezioni
alla trasmissione;
letti ed esaminati
gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
PI
2 è stata oggetto di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con un
decreto d’abbandono, fondato essenzialmente sulla perizia medica oggetto della
richiesta qui in esame (ABB __________).
-
La
, gestita dall’, ha in cura PI 2 nel quadro di un ricovero
di probabile lunga durata. Per questo motivo, nell’intento di migliorare le
possibilità di cura, ma anche per un interesse clinico, due rappresentanti
della __________ chiedono di poter ottenere copia del referto peritale.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
L’ente
istante, in quanto incaricato delle cure di PI 2, ha certamente un legittimo
interesse a conoscere il referto e le conclusioni del perito giudiziario:
questo interesse è certamente fondato sia su un interesse scientifico, sia su
un interesse professionale, sia su un interesse personale di PI 2, in modo che
i medici curanti le possano fornire le cure disponendo di tutte le possibili
informazioni di ordine medico.
-
L’istanza va accolta. La perizia sarà trasmessa dal Ministero
pubblico ai medici rappresentanti l’ente istante, ritenuto che a questi ultimi
sono richiamati espressamente i loro obblighi, in particolare connessi con il
segreto professionale (art. 321 CP), nonché il segreto d’ufficio (art. 320 CP).
Per questi
motivi,
visto l’art. 27
CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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