Appeal struck as moot after competence objection resolved

60.2005.161Altro tribunale13 giu 2005Dismissed

Sintesi

RI 1 challenged an order by the president of the Corte delle assise criminali that had directed the public prosecutor to carry out the expert investigations ordered by the Criminal Cassation Court. After RI 1 contested the court's competence to appoint the expert, the court later appointed the expert itself and RI 1 accepted this interpretation. The Chamber of Criminal Appeals therefore held that the appeal had become moot and struck it from the record. It also ordered no court fees, costs, or compensation.

Regest

Art. 284 ss. CPP; appeal becomes moot when the contested procedural question is resolved by subsequent court action and the appellant acknowledges the court's competence. If no live controversy remains, the appellate court strikes the proceeding from the file; in such a case, it may order that no justice fee, costs, or party compensation be charged or awarded. The ruling concerns only the absence of an object and does not decide the underlying criminal merits (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.161

Data decisione, Autorità: 13.06.2005, CRP

Incarto n. 60.2005.161

Lugano 13 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali ad hoc del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2005 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1, ,

contro

il provvedimento 23.5.2005 del presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________ __________, che aveva ordinato al procuratore pubblico __________ __________ di procedere agli accertamenti disposti dalla Corte di cassazione e di revisione penale con giudizio 4.5.2005;

premesso che con ordinanza 31.5.2005 il presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello, giudice __________ __________, ha costituito – in applicazione degli art. 40 ss. CPP e 1 sexies cpv. 2 LOG – la scrivente Camera ad hoc;

richiamate le osservazioni 3.6.2005 del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il gravame di RI 1 interposto contro il giudizio 2.9.2004 della Corte delle assise criminali di __________, prosciogliendolo dalle accuse di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena (decisione 4.5.2005, p. 21, inc. CCRP __________);

che – in particolare – la suddetta Corte ha rinviato gli atti ad una nuova Corte “(…) perché ordini gli esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un tenore di THC sotto lo 0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se fra il __________ e il __________ __________ __________ quel tasso poteva, oltre ogni ragionevole dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce – sopra lo 0.3%” (decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________);

che il 23.5.2005 il presidente della Corte – con riferimento al giudizio 4.5.2005 – ha ordinato al procuratore pubblico di “(…) procedere indilatamente ai necessari accertamenti e meglio agli “esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta” (…)”;

che con tempestivo ricorso RI 1 – chiedendo di annullare il provvedimento – censura la decisione di delegare all’accusa detto accertamento, che la Corte di cassazione e di revisione penale aveva ordinato da compiersi per il tramite della nuova Corte;

che con decreto 1.6.2005 il presidente della Corte ha incaricato __________ __________ – __________ – di allestire una perizia come alla sentenza 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale;

che con scritto 8/9.6.2005 RI 1 – preso atto delle osservazioni del presidente della Corte, che ha riconosciuto la propria competenza a nominare il perito giusta gli art. 147 cpv. 1 (applicato per analogia) e 227 cpv. 5 CPP – comunica “(…) di condividere l’interpretazione data al CPP circa la competenza a nominare il perito in fase predibattimentale” e di considerare pertanto risolta la censura di incompetenza;

che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e può essere stralciato;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è stralciato.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali ad hoc

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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