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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.142
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.142
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 13/18.5.2005 presentata dalla
,
tendente ad
ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________ a
seguito di segnalazione fatta da PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
a carico del marito PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), per
un’imputazione non precisata;
richiamate le
osservazioni 21/24.5.2005 del procuratore pubblico PI 1, che dà il proprio
consenso, come già precedentemente direttamente espresso alla Pretura istante
con scritto 11.5.2005;
richiamato inoltre
lo scritto del patrocinatore di PI 2 del 23/25.5.2005, che comunica di non avere
particolari osservazioni;
ritenuto che PI
3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati
gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
Tra
le parti è pendente presso Pretura istante una procedura in tema di misure
cautelari (inc. __________) tra i coniugi PI 2 e PI 3. Nel contesto di rapporti
tesi tra le parti, è pendente una contestazione circa l’affidamento del figlio __________
A questo fine, in data 15.3.2005, il pretore ha affidato ad una psichiatra
l’allestimento di un rapporto peritale per poi decidere circa l’affidamento.
-
In
data 22.1.2005 PI 3 si è presentata in polizia ed ha riferito di alcuni
comportamenti del figlio __________ al rientro dai diritti di visita con il padre.
Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento (inc. MP __________) nel
corso del quale sono stati sentiti, sia in polizia, sia dal procuratore
pubblico, diversi testi. La psichiatra incaricata dal pretore di allestire la
perizia ha chiesto di poter accedere all’incarto penale, ed in particolare alle
deposizioni dei medici. Dopo un contatto preliminare con il Ministero pubblico,
il pretore ha inoltrato a questa Camera la presente istanza.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
Un
interesse legittimo appare in questi casi dato, ed appare prevalente rispetto a
quello della parte querelata. L’autorità richiedente, che pure è vincolata dal
segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio
interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo
penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle
parti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e c’è un interesse delle
parti e del pretore di consentire al perito incaricato di potere accedere alle
testimonianze ed alle altre risultanze dell’inchiesta penale, in vista della
presentazione del referto richiesto dal giudice civile per la decisione
sull’affidamento del figlio__________. Considerato come il perito ed il giudice
siano pure legati dal segreto professionale il primo, dal segreto d’ufficio il
secondo, e preso atto dell’incarto penale, non vengono posti dei limiti
all’accesso agli atti, che potrà avvenire presso il Ministero pubblico. Considerato
lo stadio iniziale del procedimento penale, eventuali copie di atti potranno
essere rilasciate solo a richiesta del perito ed in vista dell’allestimento del
referto, ma non consegnate alle parti o versate agli atti della procedura
civile.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono a carico della Pretura istante, che le
recupererà presso le parti.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della __________.
-
Intimazione:
- (rif.);
- sede (rif.);
- (per sé e
per
- (per sé e
per).
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 1
- PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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