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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.112
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.112
Lugano
31 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza del 12/13.4.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale attualmente pendente
presso la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), inc. __________;
premesso che l’istanza
è stata completata con scritto 20.4.2005 della Pretura istante;
richiamate le
osservazioni 26.4.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che
preavvisa favorevolmente la richiesta, e 3/4.5.2005 del patrocinatore di una
delle parti all’azione civile, che ribadisce la richiesta di richiamo atti;
preso atto delle
osservazioni 30/31.5.2005 del patrocinatore di __________ __________ - successivamente
richieste da questa Camera -, che chiede di meglio specificare in sede civile
l’interesse al richiamo, rilevando nel contempo che non esiste una preclusione
di principio rispetto alla trasmissione degli atti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria (inc. OA.__________)
tra PI 3 e la __________ relativa ad un relazione bancaria aperta dalla prima
presso la seconda, e gestita da gestori patrimoniali esterni. Contro almeno uno
di questi gestori patrimoniali è pendente un procedimento penale, attualmente
presso la CCRP. Il richiamo dell’incarto penale in sede civile è stato
richiesto all’udienza preliminare e ammesso quale mezzo di prova dal pretore.
Conseguentemente la richiesta qui da esaminare.
-
Delle
parti interpellate, una ha dato il proprio assenso, così come ha fatto il
procuratore pubblico. La diretta interessata al procedimento penale ha invece chiesto
di meglio precisare in sede civile l’interesse al richiamo, pur non avendo una
preclusione di principio alla trasmissione di quegli accertamenti che
permettano all’autorità civile di pronunciarsi in maniera celere ed economica
in tema di responsabilità civile della banca.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
L’interesse
legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è
vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la
preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone
implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso
dell’atto richiesto dalle parti.
-
Nel
presente caso, posto che questa Camera non può certo intervenire nella causa
civile pendente presso la Pretura istante, sono adempiute le condizioni
surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere esaminati
dalle parti presso la cancelleria della CCRP, senza intralciare il lavoro di
quest’ultima. Le eventuali copie richieste dalle parti saranno direttamente
trasmesse dalla CCRP alla Pretura istante.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate,
ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà
alle parti.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
3 patr. da: PR 1
- PI 4
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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