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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.103
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.103
Lugano
23 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 7/11.4.2005
presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere l’autorizzazione all’accesso all’incarto penale MP __________;
richiamate le
osservazioni 14.4.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, che
non si oppone alla richiesta di ispezione;
preso atto che PI
1 non ha presentato osservazioni, mentre PI 2 ha presentato delle osservazioni
in data 9/10.5.2005, con le quali chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati
gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente una causa civile (inc. __________) tra __________
e la __________ di __________ in relazione ad una disdetta del contratto di
lavoro tra le parti. La parte istante ha chiesto il richiamo di un incarto
penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP __________) a seguito di
una querela per diffamazione nei confronti di __________, parente del
presidente del CdA della parte resistente in causa civile. Il richiamo dell’incarto,
notificato all’udienza di discussione, è stato accolto con ordinanza sulle
prove 18.3.2005 del pretore. Conseguentemente la richiesta qui da esaminare.
-
Delle
parti interpellate, il sostituto procuratore pubblico ha dato il suo assenso,
una parte non ha presentato osservazioni, ed una parte si è opposta
all’istanza, adducendo che non è dato un legittimo interesse giuridico delle
parti alla causa civile a visionare un incarto penale nel quale la parte
osservante sarebbe stata coinvolta a torto. Nello scritto della pretura
istante, l’interesse giuridico legittimo risulta in particolare dalla
concomitanza temporale tra i fatti alla base della denuncia e l’asserita
comunicazione orale della disdetta del rapporto di lavoro (all’origine della vertenza
civile), coincidenza che non concede a priori la possibilità di un’influenza
dell’incarto penale su quello civile. Dalla lettura dell’incarto penale, una
connessione infatti non può essere a priori esclusa.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
Un interesse
legittimo appare in questi casi dato, ed appare prevalente rispetto a quello
della parte querelata. L’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto
d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio
interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo
penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto
dalle parti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti
richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente dal
Ministero pubblico.
-
In
applicazione dell’art. 343 cpv. 3 CO, la procedura civile per azioni derivanti
dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non supera trentamila franchi è gratuita.
Anche in questa sede si prescinde pertanto dal prelevamento di tassa di
giustizia e spese.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
1 patr. da: PR
1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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