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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.397
Data decisione, Autorità:
03.12.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del pretore della pretura penale anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità.
Incarto n.
60.2004.397
Lugano
3 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
assente)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire
sul ricorso 2/3.12.2004 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
contro
la decisione
25.11.2004 del procuratore federale Edmond Ottinger di non accesso agli atti,
rispettivamente di non trasmissione degli atti;
preso atto del
testo del ricorso e della documentazione allegata;
ritenuto che non
appare indispensabile e opportuno richiedere osservazioni alle parti interessate,
in quanto questa Camera già dispone degli elementi necessari per decidere e
visto l’esito della presente;
rilevato che il
medesimo si riferisce a due diversi procedimenti penali, l’uno a livello
cantonale e l’altro a livello federale;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
che il procedimento penale pendente in Ticino a carico
del ricorrente per ripetuta diffamazione (inc. MP __________) è sfociato nel DA
__________ del 6.5.2004 e nell’incarto __________ della Pretura penale, con
aggiornamento del dibattimento per martedì 7.12.2004 per fatti risalenti ai
mesi di febbraio-marzo 2001 (come emerge dal DA __________);
-
che il procedimento aperto a livello federale contro
la parte civile del procedimento ticinese è sfociato in una decisione di
archiviazione, resa nota con comunicato stampa del 24.9.2004 (all. L);
-
che in questo secondo procedimento il qui ricorrente
si è visto rifiutare la veste di parte al procedimento (all. K e V);
-
che il ricorso qui esaminato si riferisce alla
richiesta di richiamo dal Ministero pubblico della Confederazione dell’incarto
federale a carico della parte civile del procedimento cantonale, che il
ricorrente vuole acquisire quale mezzo di prova a suo discarico nella procedura
pendente presso la Pretura penale;
-
che il pretore penale ha ammesso tale richiamo, con
ordinanza del 17.11.2004 (all. S);
-
che il Ministero pubblico della Confederazione ha
dato seguito solo parziale al richiamo, adducendo che il qui ricorrente non ha
veste di parte o di leso nel procedimento penale federale;
-
che il presente ricorso è interposto contro la
decisione 25.11.2004 (all. V) del Ministero pubblico della Confederazione, come
risulta dall’intestazione medesima del gravame;
-
che il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta
la veste di accusato, impartendo alla Procura penale federale l’ordine di
trasmissione alla Pretura penale dell’incarto completo del procedimento penale
federale conclusosi con l’archiviazione a favore della parte civile del
procedimento penale ticinese;
-
che entrambe le domande non rientrano nella
competenza di questa Camera;
-
che il riconoscimento della veste di accusato in un
procedimento non può certo dipendere da una decisione di questa Camera, ma è la
conseguenza procedurale di determinati atti del Ministero pubblico cantonale,
ed in specie del DA __________ del 6.5.2002;
-
che una decisione del Ministero pubblico della Confederazione
non può di principio essere direttamente impugnata avanti a questa Camera,
trattandosi manifestamente di due giurisdizioni distinte;
-
che neppure la decisione contestata può essere
impugnata indirettamente presso questa Camera, come rifiuto di dar seguito ad
una decisione del pretore penale che ha ammesso il richiamo dell’incarto penale
federale in vista del dibattimento cantonale, e ciò sia perché comunque il
magistrato cantonale ha fatto quanto era nelle sue possibilità, sia perché
l’art. 227 cpv. 6 CPP esclude la competenza di questa Camera a statuire
sull’ammissione o il rifiuto di prove notificate;
-
che neppure è data una competenza di questa Camera
in virtù dell’art. 27 CPP, peraltro non invocato, in quanto riferito unicamente
a procedimenti cantonali e non a quelli federali;
-
che eventualmente il ricorrente potrà eccepire al
processo una limitazione dei suoi diritti di difesa o altre censure per effetto
della decisione del Ministero pubblico federale;
-
che per questi motivi il ricorso dev’essere
dichiarato irricevibile, con carico di tassa di giustizia e spese;
-
che considerato l’esito del gravame la richiesta di
effetto sospensivo inerente l’aggiornamento del dibattimento è divenuta priva
di oggetto;
-
che vista la richiesta di effetto sospensivo ed il
breve tempo che intercorre prima del dibattimento, si giustifica la notifica
della presente decisione anche per fax.
Per questi
motivi,
visti gli art.
27, 227 e 284 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF
900.- (novecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________.
-
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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