AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2004.348
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. decisione del giudice della Pretura penale. riconoscimento della qualità di parte civile.
Incarto n.
60.2004.348
Lugano
22 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 11/12.10.2004 presentato da
RI 1, ,
patr. da: PA 1
,
contro
la decisione
29.9.2004 del giudice della Pretura penale __________ __________ in merito al
riconoscimento della qualità di parte civile al PI 2 nel procedimento penale
DAC __________;
preso atto delle
osservazioni 21.10.2004 del procuratore pubblico __________, che conclude al rigetto
del ricorso;
preso atto delle
osservazioni 22/25.10.2004 di PI 2, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il
procedimento penale aperto a carico del ricorrente (inc. MP __________), ex
impiegato presso il PI 2 di __________, è sfociato il 13.2.2002 in un decreto
d’accusa, DA __________. Contro il medesimo, il qui ricorrente ha interposto
opposizione in data 28.3.2002. L’incarto è stato trasmesso al Tribunale penale
cantonale prima (inc. __________), alla Pretura penale poi (inc. __________).
Il dibattimento, previsto in un primo momento per il 30.9.2004, è stato
posticipato, a richiesta del procuratore pubblico, al 2.12.2004.
b. Con
scritto 3.9.2004 (doc. 10 incarto Pretura), l’avv. Luca PA 2 comunicava di aver
assunto il patrocinio del PI 2, che contestualmente si costituiva parte civile.
Con scritto 14.9.2004 (allegato al doc. 17 incarto Pretura), il patrocinatore
del qui ricorrente contestava la costituzione di parte civile della banca. Il
procuratore pubblico si rimetteva al giudizio del pretore, mentre il patrocinatore
della banca presentava delle osservazioni con scritto 27.9.2004 (doc. 19
incarto Pretura). In data 29.9.2004, il pretore riconosceva alla banca la
qualità di parte civile (doc. 20 incarto Pretura), precisando però che
un’eventuale domanda di risarcimento al dibattimento esulerebbe dal quadro del
giudizio penale presso la Pretura, limitato all’opposizione dell’accusato. Contro
questa decisione insorge il qui ricorrente.
c. Nel
proprio gravame egli sostiene che in presenza di un decreto d’accusa, contrariamente
a quanto stabilito dall’art. 70 CPP, la costituzione di parte civile deve
avvenire o prima del decreto d’accusa medesimo, o al più tardi contestualmente
ad un’eventuale opposizione. Egli contesta alla parte che non ha fatto
opposizione al decreto d’accusa di poter intervenire successivamente, nel caso
in cui solo l’accusato ha fatto opposizione. Questo vale a maggior ragione se,
con riferimento a quanto scritto dal pretore nella decisione impugnata, la
parte civile non può presentare delle pretese risarcitorie in aula, avendo
omesso di fare opposizione al decreto d’accusa. La costituzione di parte civile
va pure negata in considerazione del fatto che il PI 2 non ha minimamente
quantificato un danno, anche perché i danneggiati sono i clienti, e non la
banca. Considerato come le posizioni dei clienti siano già state risarcite, e
ritenuto che gli altri eventuali danni addotti (danno d’immagine, danno
derivato dalle risorse impiegate dalla banca nell’accertamento e nella
definizione del caso) non sono danni diretti o non sono neppure un danno. Il
ricorrente fa riferimento anche al principio della buona fede processuale, ed
evidenzia il precedente comportamento processuale della banca, di totale
disinteresse, ciò che contrasta con la qui impugnata costituzione di parte
civile. Per il ricorrente la banca non vuole ottenere il risarcimento di un
danno, ma vuole esercitare non meglio precisate pressioni. Il ricorrente entra
poi nel merito dei rapporti intercorsi con la banca in relazione al ripristino
delle posizioni dei clienti, avvenuto integralmente. L’assenza di ulteriori precisazioni
e quantificazioni del danno fanno concludere, in base alla buona fede, che la
banca non ha più ritenuto di aver subito un danno.
d. Il
procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni, rileva come l’ultimo termine
per la costituzione di parte civile sia la conclusione dell’istruttoria dibattimentale,
con riferimento ai combinati disposti degli art. 70 e 251 CPP. Queste
disposizioni si applicano anche in caso di decreto d’accusa non cresciuto in
giudicato. In caso di opposizione, indipendentemente da chi l’abbia interposta,
il procedimento segue il suo corso e gli atti sono trasmessi al giudice
competente, che procederà giusta gli art. 211 ss. CPP. La non ancora avvenuta
quantificazione del danno da parte della banca non ha rilevanza alcuna: la partecipazione
al dibattimento anteriormente alle arringhe, con espressa intenzione di
chiedere un risarcimento o di pronunciarsi sulla colpevolezza, è sufficiente.
La quantificazione deve avvenire prima della conclusione dell’istruttoria
dibattimentale: la possibilità di contestare le pretese della banca andrà
semmai esercitata al dibattimento. Così pure in questa sede sarà stabilito se
danneggiati sono i clienti o la banca.
e. La
banca, nelle osservazioni presentate dal proprio patrocinatore, osserva
anzitutto che quanto riferito nella decisione del pretore, sulla possibilità o
meno per la banca di presentare una richiesta di risarcimento al dibattimento,
è il frutto di una mera verosimiglianza e che non condivide le conclusioni del
pretore. Osserva che il decreto d’accusa, contro il quale è stata interposta
opposizione, costituisce di fatto un rinvio a giudizio, di carattere analogo
all’atto d’accusa. Anche per questo motivo, la costituzione di parte civile e
la formulazione della pretesa risarcitoria può avvenire fino alla chiusura
dell’istruttoria dibattimentale. Per la banca, la tesi del ricorrente circa il
momento della costituzione di parte civile in caso di decreto d’accusa si urta
al chiaro testo dell’art. 70 cpv. 1 CPP. Con riferimento agli art. 207a e 69
cpv. 3 CPP, la banca osserva che addirittura il procuratore pubblico potrebbe
emanare un decreto d’accusa senza che la parte civile venga informata del suo
diritto di costituirsi parte civile. Inoltre, seguendo la tesi del ricorrente,
si arriverebbe alla paradossale situazione in cui le parti lese dovrebbero
sempre presentare opposizione contro i decreti d’accusa, per garantirsi, a
titolo cautelativo, la veste di parte nel caso in cui l’accusato facesse
opposizione. Per quanto riguarda il danno, la banca fa riferimento al suo
precedente scritto del 27.9.2004, ribadendo di aver patito dei danni morali e
materiali a causa dell’operato del ricorrente, in particolare con riferimento
alla pubblicità negativa ed all’impiego di risorse per le indagini interne. La costituzione
di parte civile è fatta per mantenere un ruolo attivo nel procedimento, non per
esercitare “pressioni”, ma i propri diritti. La corrispondenza allegata al
ricorso dimostra che la banca è stata reintegrata degli importi versati ai
clienti, ma non si è mai giunti ad una liquidazione totale e omnicomprensiva
del danno subito dalla banca.
in diritto
- Con
riferimento al CPP ed alla giurisprudenza di questa Camera in tema di
promozione dell’accusa, è parte civile la persona danneggiata moralmente o
materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza
può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica
attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA
/SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Per
determinare se il danno è diretto o meno, occorre far riferimento al bene
giuridico tutelato dalla legge. Se è di natura individuale (vita e integrità
personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a
costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito, ovvero il titolare del
bene giuridico protetto dalla norma (decisione TF 1P.448/2004 del 4.10.2004). In
caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da
considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che
sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il
pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia
342).
Il
danno è personale se la parte civile ha un interesse personale, e non un
semplice interesse generale o un interesse di un terzo. Il danno dev’essere
attuale, al momento della costituzione di parte civile. E successivamente al
momento del giudizio.
Per
quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma
particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa
dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga
con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una
richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza
dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.
3 ad art. 70 CPP). Neppure è richiesto che, al momento della costituzione, la
parte civile già precisi e quantifichi il danno di cui intende chiedere il risarcimento.
- Nell’esame
dei presupposti per la costituzione di parte civile in un caso quale il
presente, ovvero prima del dibattimento, questa Camera dev’essere meno esigente
di quanto lo sia nell’esame delle istanze di promozione dell’accusa. Per due
ragioni: anzitutto per non usurpare le competenze del giudice del merito, cui
solo spetta, in caso di rinvio a giudizio, esprimersi sulla proponibilità, sul
fondamento e sull’estensione delle pretese di parte civile, che possono ancora
essere presentate e precisate fino alla fine dell’istruttoria dibattimentale e
che possono essere ulteriormente chiarite dalla parte civile nel suo intervento
nella discussione dibattimentale. Inoltre, nei casi di promozione dell’accusa,
la valutazione della qualità di parte civile è più rigorosa perché
dall’accoglimento o meno della sua istanza dipende la continuazione o meno del
procedimento, mentre che nel presente caso lo stesso sfocerà in un
dibattimento, per espressa volontà dell’accusato che ha interposto opposizione.
Per
queste ragioni, il giudizio di questa Camera sarà limitato ad esaminare se
esistano motivi che a priori escludano la costituzione di parte civile, mentre
che sulle altre condizioni sarà un mero giudizio di verosimiglianza, nel senso
di ammettere la costituzione di parte civile solo se la stessa non appare a
priori esclusa in modo chiaro e incontrovertibile, rinviando per il resto al
giudizio del giudice del merito.
- Il
ricorrente sostiene che in caso di decreto d’accusa la costituzione deve intervenire
prima del decreto d’accusa o al più tardi nel termine di opposizione. A torto.
L’argomento del ricorrente si urta al chiaro testo dell’art. 70 cpv. 1 CPP.
Giusta l’art. 207 CPP, il decreto d’accusa formalizza il deferimento
dell’accusato al giudice della Pretura penale. Se è vero che, in caso di non
opposizione, interviene una semplificazione della procedura (come previsto
dall’art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), in tutti gli altri casi il decreto ha le
medesime funzioni di rinvio a giudizio dell’atto d’accusa. Non ci sono motivi
che giustifichino un regime giuridico diverso del decreto d’accusa rispetto all’atto
d’accusa. Per questo motivo, e con riferimento agli art. 69, 70 e 251 CPP, la
costituzione di parte civile può avvenire fino alla conclusione dell’istruzione
dibattimentale. Nel caso concreto quindi, la costituzione non è tardiva o esclusa
dal CPP.
.
-
Neppure
la non quantificazione del danno a questo stadio della procedura costituisce un
motivo per rifiutare la costituzione di parte civile, ritenuto che la stessa,
come la costituzione, può avvenire fino alla fine dell’istruttoria
dibattimentale. Questo in quanto le emergenze dell’istruttoria dibattimentale
potrebbero influenzare la pretesa fatta valere dalla parte civile.
-
Né
il momento della costituzione, né la non ancora avvenuta quantificazione delle
pretese di parte civile, né altre circostanze, quale l’eventuale disinteresse
della banca al procedimento sostenuto dal ricorrente, permettono di concludere
ad una violazione del principio della buona fede processuale. Del momento e
della quantificazione già si è detto. Il presunto disinteresse da parte della
banca rispetto al procedimento non appare a priori chiaro e manifesto, si da
poter qualificare la costituzione contraria alla buona fede processuale. In particolare
occorre osservare che il procedimento penale in questione ha preso avvio da un
esposto datato 5.9.2000 abbastanza preciso e dettagliato. Un funzionario del
servizio legale è stato sentito in qualità di teste. Per queste ragioni non si
può concludere ad una costituzione di parte civile contraria alla buona fede
(cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
-
ed., Basilea 2002, § 57 n. 1 ss.). Il caso in esame è ben diverso rispetto a
quello giudicato da questa Camera con sentenza 9.4.2001 (in re __________, inc.
__________), relativo ad un’istanza di promozione dell’accusa giudicata
strumentale al fine di assumere dei mezzi di prova utili soprattutto per il
procedimento pendente presso una Pretura del nostro Cantone.
-
Resta
da esaminare l’esistenza di un danno diretto, personale e attuale subito dalla
banca. Ciò riservando la competenza piena del giudice del merito, e quindi la
necessità di un giudizio da parte di questa Camera di mera apparenza e
sommario. In quest’ottica non è a priori esclusa l’esistenza del danno diretto,
personale e attuale della banca. Sui primi due requisiti si può osservare che
la norma violata tutela un bene giuridico individuale, e la banca invoca un
interesse personale e non generale. Più difficile è pronunciarsi sull’attualità
del danno, ritenuto come la procedura permetta di precisare e quantificare il
danno fino alla fine dell’istruttoria dibattimentale. Certo è che non è stato concluso
tra le parti un accordo di liquidazione totale ed omnicomprensivo, ciò che
permette pertanto di ritenere la sussistenza di eventuali danni. Spetterà al
giudice di merito eventualmente esaminare, a dipendenza delle pretese avanzate
dalla parte civile, alcune argomentazioni sollevate nel gravame dal ricorrente,
ovvero a sapere se il danneggiato diretto sia la banca o i clienti reintegrati
nei loro conti, se c’è stata o meno una cessione delle pretese risarcitorie tra
clienti e banca, anche se questi argomenti sembrano superati dai risarcimenti
già operati dal ricorrente. Spetterà sempre al giudice di merito, a dipendenza
delle pretese fatte valere, determinare se il danno d’immagine sia diretto o
indiretto, se l’impiego di risorse per le indagini interne possa assurgere a
danno o meno.
-
Per
tutti questi motivi, il ricorso va respinto. Tassa di giustizia e spese sono a
carico del ricorrente, che rifonderà congrue ripetibili alla banca.
Per questi
motivi,
richiamati gli art. 284
ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
-
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________, che
rifonderà a PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
patrocinata da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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