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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.345
Data decisione, Autorità:
20.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2004.345
Lugano
20 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici
astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 30.9/6.10.2004 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad
ottenere la trasmissione degli incarti inc. MP __________ e __________;
premesso che l’istanza,
formulata in relazione all’allestimento di una perizia ordinata nel quadro di
una procedura civile pendente (inc. __________) presso la Pretura richiedente,
è stata inviata al Ministero pubblico e da questi trasmessa per competenza a
questa Camera;
preso atto delle
osservazioni 7/8.10.2004 del procuratore pubblico __________ PI 1, che si rimette
al giudizio di questa Camera;
preso atto delle
osservazioni 7/8.10.2004 del patrocinatore di __________ PI 4, che non ha nulla
in contrario a che il perito consulti l’incarto;
preso atto delle
osservazioni 7/8.10.2004 della patrocinatrice di __________ PI 2, che riferisce
di non opporsi alla consultazione dell’incarto penale;
preso atto delle
osservazioni 8/11.10.2004 del patrocinatore della PI 3, che non ha nulla in contrario
all’acceso agli atti da parte del perito;
preso atto delle
osservazioni 11/12.10.2004 del patrocinatore di __________ PI 5, che si rimette
al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
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L’istanza
formulata dalla IS 1 si colloca nel contesto di una procedura civile parallela
a quella penale, relativa alla restituzione di libretti al portatore, la cui
messa a pegno è stata oggetto d’inchiesta nel quadro dei procedimenti penali di
cui agli inc. MP __________ e __________. Con la propria istanza, il pretore
chiede di autorizzare l’accesso agli atti penali surriferiti da parte del
perito da lui nominato nel contesto della vertenza civile.
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L’art.
27 CPP in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Pacifico
nel presente caso l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte
dell’autorità civile, rispettivamente del perito giudiziario da lei nominato,
ad accedere agli incarti penali centrati almeno in parte sui medesimi fatti
posti alla base dell’azione civile.
-
L’istanza
va accolta. Il perito potrà accedere agli incarti MP __________ e __________
presso il Tribunale penale cantonale.
-
Considerato
che l’istante è un’autorità giudiziaria, si giustifica prescindere dal prelievo
di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
visto l’art. 27
CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
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Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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